domenica 7 giugno 2009

Le scale si possono tagliare!






Molti fabbricati costruiti prima della legge 13 del 9 gennaio 1989 sono privi di ascensore come di tutti quei piccoli accorgimenti atti a favorire i disabili. Il legislatore in particolare prevede una precisa distinzione tra gli edifici di nuova costruzione, gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione e per quelli oggetto di manutenzione straordinaria. L’installazione di un nuovo ascensore in un edificio esistente è classificato come manutenzione straordinaria (vedasi art. 3 del dpr 380/2001: “omissis…. installazione di impianti ascensori o montacarichi all’interno delle costruzioni, dei cortili e delle chiostrine…omisssis…”.
La legge 13/89 (sulle barriere architettoniche) si riferisce sia alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1) che alle innovazioni da inserire nelle strutture preesistenti. La normativa si presenta con una serie di vincoli, in caso di nuove costruzioni o in caso di ristrutturazioni. E’ importante inquadrare questa differenza, altrimenti la normativa per l’ abbattimento delle barriere architettoniche si presenterebbe invece che nella veste di una facilitazione alla esecuzione delle innovazioni, in quella di una serie di impedimenti o di difficoltà.Si ripete quindi che la installazione di un ascensore in un edifico che ne è privo, si inquadra nella “manutenzione straordinaria” e NON nella “ristrutturazione”. In questi casi infatti la legge 13/89 (da art. 2 ad art. 7), offre tutte le facilitazioni possibili, come abbassamento delle maggioranze condominiali (art. 2), deroga dei Regolamenti edilizi (art. 3), superamento dei vincoli con la Sovrintendenza (art. 4 e 5). La conclusione che si può trarre è che nel caso di installazione di un nuovo ascensore in edifici esistenti, non si applica nemmeno il dm 236/89 che agli art. 1 e 2 restringe inequivocabilmente il campo di applicazione del decreto alla nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni edilizie, così come sopra definite.Quindi nel caso di manutenzione straordinaria non sono applicabili sia le norme relativa alle dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), sia quelle relative alle dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).
Anche le norme sulla sicurezza antincendio (d.m. 246/87) fanno riferimento ai casi di nuova costruzioni o ristrutturazione; infatti (punto 1.1.:”Le presenti norme si applicano agli edifici di nuova costruzione o agli edifici in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali…omissis… si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o al’aumenti di altezza….omissis”).
Ma allora come fare per venire incontro alla esigenze dei disabili?
Quale procedura si deve seguire per poter installare un ascensore in un edifico preesistente quando non esistono alternative se non il taglio delle scale?

Occorre specificare che la riduzione della larghezza delle scale, anche se oggettivamente potrebbe sembrare una riduzione di sicurezza per evacuazioni in caso di emergenza come incendi o terremoti, automaticamente non conduce a creare una situazione di pericolo.
È doveroso però evidenziare che ultimamente i VVF, tranne ovviamente nelle situazioni di particolare esodo, si sono orientati a livello nazionale a considerare una larghezza minima di 80 cm.
In base a ciò i Comuni italiani, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando DIA con asseverazioni di tecnici riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare quando possibile i Regolamenti edilizi, al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche.
Oggi in Italia ormai esistono moltissimi casi di installazione con taglio delle scale autorizzate dagli Uffici tecnici dei Comuni sia sotto forma di DIA che di permesso di costruire.In conclusione si vuole evidenziare che:
a) in relazione alla “fattibilità giuridica” si evidenzia che la legge 13/89 è stata redatta per “favorire” (termine preso dal titolo della legge) la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche
b) le maggioranze condominiali sono state ridotte, o portate, secondo recente sentenza di Cassazione, anche ad un solo Condomino
c) che esistono ormai moltissime sentenze positive in Italia relative alla installazione di ascensori in vano scala con parziale taglio delle rampe
d) che l’installazione dell’ascensore non rende inservibile e insicuro l’uso delle scale.
e) che l’ascensore aumenta il valore della proprietà immobiliare.

170 commenti:

Anonimo ha detto...

c'e' una sentenza cassazione che sostiene che 80 cm sono pochi

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Ne sono al corrente. Comunque le sentenze in questi casi non sono generalizzabili. Qualora si dovesse arrivare ad un processo e poi al giudizio esistono purtroppo correnti di pensiero non uniformi sulla questione. Anche se l'orientaneto più recente va nella direzione dell'installazione dell'ascensore per un problema prettamente sociale che in passato era alqunato trascurato.

Anonimo ha detto...

la sentenza della corte di cassazione è molto chiara; la riduzione delle rampe a 85 cm è stata considerata una grave menomazione per la scala poichè non consente il passaggio contemporaneo di due persone, nè di oggetti di grosse dimensioni pertanto una simile modifica necessità dell'unanimità dei condomini perchè lesiva delle parti comuni. In altre parole basta uno che dice di no e l'ascensore non si installa.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Ripeto che la questione non si può liquidare in maniera così semplice ed ogni caso va distinto dall'altro. La giurisprudenza è molto variegata e la stessa Cassazione non è stata sempre uniforme sull'argomento. Non si spiegherebbero infatti le innumerevoli situazioni di riduzione delle scale presenti in Italia con il benestare dei VVF e dei Comuni che alcune volte hanno inserito questi limiti nel Regolamneto edilizio comunale. Come ho sottolineato il problema sociale dell'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici preesistenti comporta necessariamente "dei sacrifici" nella proprietà comune. Sono stato recentemente a Parigi proprio per verificare alcune tipologie di installazioni di ascensori e anche in Francia è accettata la riduzione delle scale sino a 80 cm. E la Francia è tra le prime nazioni europee per i problemi di sicurezza! Non mi parli comunque del trasporto dei mobili se paragonato all'accessibilità delle persone diversamente abili!

Anonimo ha detto...

vogliono installare un ascensore in un edificio del 1920 con il taglio delle scale35 cm. da un lato 35 dall'altro riducendo a circa 80 cm. le scale) però lo spazio che si ricava non dà la possibilità di installare un ascensore per l'abbatimento delle barriere architettoniche art. 1120 quindi serve l'unanimità (innovazioni)vedi sentenza Cassazione n. 12487 del 01.06.2007 è da ritenersi nulla qualunque delibera anche in presenza di disabili.

Anonimo ha detto...

non esiste soltanto il problema relativo al trasporto mobili, bensi altri quali il passaggio di una barella, il passaggio obbligatorio per tutti della cassa da... ecc. 10 novembre 2009

Anonimo ha detto...

esiste anche una sentenza che ha dato ragione a un disabile che soffrendo di claustofobia non poteva prendere l'ascensore. Quindi la riduzione delle scale a 80cm necessaria per installare l'ascensore voluto dal condominio non gli avrebbe permesso di montare un servoscala.Ecco l'importanza della largezza delle scale anche se si progetta un ascensore con dimensioni inferiori a quelle neccesarie per l'ingresso di una sedia a rotelle.

Anonimo ha detto...

E quale sarebbe questa sentenza ? a me sembra che ne esiste una del giugno 2009 che si ispira al principio di solidarietà, ricavato dall'art. 2 della Costituzione, che obbliga i cittadini a condotte inderogabilmente dirette al bene collettivo, anche nelle formazioni sociali in cui il condominio sembra ricondotto .
IL riconoscimento alla istallazione va riconosciuto sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di condominio e di comunione.

È cioè necessario rileggere il Codice Civile alla luce della Costituzione, che garantisce principalmente valori personali (e non patrimoniali).

Questa logica interpretativa deriva dal nostro stesso ordinamento e dalla prevalenza che nello stesso hanno i precetti costituzionali di garanzia dei diritti inviolabili dell'Uomo e di tutela del bene della persona.

La "supremazia" della Carta costituzionale comporta che gli atti normativi in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione possano essere "censurati" dal Giudice delle leggi con una dichiarazione d'illegittimità costituzionale.

La ricaduta è nei confronti del Giudice e degli operatori del diritto per i quali vi è l'obbligo di prediligere, a fronte di disposizioni che possano avere interpretazioni diverse, quelle più conformi al contenuto del precetto costituzionale.

Esiste una 'immediata valenza applicativa della norma di garanzia dei diritti inviolabili della persona umana, anche in difetto di una specifica norma d'attuazione, posto che la norma di garanzia non rimane sospesa in attesa dell'intervento del Legislatore.

Non bisogna dimenticare, peraltro, che proprio con riferimento allo specifico tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 maggio 1999, n. 167, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 1052 del Codice Civile, ha definitivamente chiarito che per realizzare condizioni di accessibilità è possibile incidere sul diritto di proprietà del terzo, atteso che ai sensi dell'art. 42 della Costituzione è lecito imporre limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e che l'accessibilità è una qualità essenziale anche dell'edificio condominiale.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Condivido pienamente la posizione dell'ultimo "anonimo" "costituzionalista" lettore, che ringrazo per aver inquadrato così precisamente la questione, specialmente con il richiamo alla sentanza del 10 maggio 1999 n. 167 dove si afferma che è lecito imporre limiti alla propietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e che l'accessibilità è una qualità essenziale anche dell'edificio condominiale.

Anonimo ha detto...

Salve Enzo.

Leggo sopra: "È doveroso però evidenziare che ultimamente i VVF, tranne ovviamente nelle situazioni di particolare esodo, si sono orientati a livello nazionale a considerare una larghezza minima di 80 cm."

Sapresti cortesemente indicarmi un riferimento normativo che fissa ad 80 cm la larghezza minima da garantire?

Mi aiuterebbe a perorare una certa causa...
Grazie del supporto.

Anonimo ha detto...

scusate la domanda ma le spese dell'installazione dell' ascensore con taglio delle scale chi le paga?...solo chi vuole l'ascensore?...e il taglio delle scale? essendo parti comuni chi le paga?...sempre chi vuole l'ascensore?...oppure tutto il condominio?

grazie

Anonimo ha detto...

Buona sera, in un condominio di 4 piani (compreso piano terra) è nata una diatriba tra i condomini. La maggioranza dei condomini vuole installare l'ascensore con taglio delle scale a 80 cm, mentre i condomini del primo piano ritengono che questo sia lesivo per il loro utilizzo delle scale e che l'ascensore si possa fare esterno. L'ascensore esterno però permette l'accesso al piano intermedio e non al pianerottolo obbligando l'utilizzo di un montascale per i condomini disabili.
In tale situazione, mi chiedo se il diritto all'accessibilità all'abitazione possa essere espletato mediante l'utilizzo di ascensore esterno più montascale per una unica rampa o debba prevalere sulla volontà dei condomini del primo piano che si vedono ridotte le scale a meri 80 cm.
grazie

Anonimo ha detto...

Buona sera, in un condominio di 4 piani (compreso piano terra) è nata una diatriba tra i condomini. La maggioranza dei condomini vuole installare l'ascensore con taglio delle scale a 80 cm, mentre i condomini del primo piano ritengono che questo sia lesivo per il loro utilizzo delle scale e che l'ascensore si possa fare esterno. L'ascensore esterno però permette l'accesso al piano intermedio e non al pianerottolo obbligando l'utilizzo di un montascale per i condomini disabili.
In tale situazione, mi chiedo se il diritto all'accessibilità all'abitazione possa essere espletato mediante l'utilizzo di ascensore esterno più montascale per una unica rampa o debba prevalere sulla volontà dei condomini del primo piano che si vedono ridotte le scale a meri 80 cm.
grazie

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Non c'è dubbio che il diritto all'accessibilità si espleta con l'ascensore all'interno della cassa scale con riduzione deglo scalini agli 80 cm.
Se la maggioranza dei condomini è d'accordo andate avanti. Incontrerete forse qualcjhe opposizione (art. 700) ma il limite di 80 cm è ormai accettato da tutti i comuni italiani.

Anonimo ha detto...

Abito in un condominio di 3 piani, realizzato nel 1970, e si vorrebbe installare l'ascensore all'interno , nelle rampe delle scale, che per l'occorrenza verrebbero ridotte, per una profondità di m 1,40, dagli attuali m 1,20 a cm 0,80.
Chiesto all'Uff. Tecnico del mio Comune ( Rimini-RN) mi é stato risposto che la cosa non é possibile in quanto le scale devono avere una larghezza costante di m 1,20, e che dunque l'eventuale progetto non verrebbe approvato.

Tutto ciò, ing. Fornasari, é in contrasto con quanto da lei detto in premessa.

Vi è, secondo lei, una via di uscita per superare quanto detto dall'Uff. Tecnico?
Grazie per la cortese risposta

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

La posizione del comune è errata, peri motivi che ho sottolineato nel mio intervento.
il fatto principale è che trattasi dio MANUTENZIONE STRAORDINARIA e non c'è nessuna legge che prevede la larghezza delle rampe scale.
Ritorni al Comune come la stampa del mio POST. Se il comune ha bisogno di ulteriori elementi Le trasmetto via e-mail una mia relazione svolta in qualità di CTP per un problema

analogo.

Anonimo ha detto...

Spett. Ing. Fornasari
Innanzi tutto la ringrazio sentitamente per la cortesia e disponibilità che mi ha riservato.
Per il vero nel mio colloquio con il personale tecnico del Comune, avevo già fatto menzione del contenuto del suo scritto di introduzione al presente post.
Pur tuttavia la loro posizione è stata quella di cui le ho fatto cenno.
Ora vorrei ritornare portando, unitamente alla sua risposta datami anche l’art.3 del DPR 380/2001, ma il testo dell’articolo che ho trovato a questo indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm, al para b) "interventi di manutenzione straordinaria", non parla affatto di quanto da lei riportato nel suo post, ovvero di “omissis…. installazione di impianti ascensori o montacarichi all’interno delle costruzioni, dei cortili e delle chiostrine…omisssis…”.
Dove posso trovare il testo così come lei lo ha riportato?

Inoltre, siccome penso che non mi sarà facile spuntarla con i tecnici Comunali, cortesemente mi potrebbe inviare “ la sua relazione svolta in qualità di CTP per un problema analogo.?
Francamente non so se riuscirò a venire a capo di questo problema che allo stato attuale si presenta insormontabile.
Se ella con la sua già manifestata cortesia , avesse l’opportunità di darmi altre indicazioni/consigli, gliene sono infinitamente grato

Augurandole un buon lavoro le porgo i più cordiali saluti.

Giordano Alfredo
E.mail : kpxgi@tin.it

Anonimo ha detto...

Buon giorno,
ho letto con molto interesse tale post, mi è sorto però un dubbio: la larghezza minima delle scale a 80 cm si deve misurare dalla parete o quella effettiva togliendo per capirci eventuale zoccolo e/o ingombro ringhiera.
Grazie

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo all'anomimo del 10 aprile.
Di solito quando si tagliano le scale la ringhiera non viene più apposta per dare spazio alla struttura in acciaio e vetro del castelletto. Per cui la misura di SX salendo viene a concidere con il nuovo castelletto.
Inoltre essendo la scala il passaggio per un esodo in caso di pericolo, la misura della larghezza va presa ad altezza d'uomo, quindi eliminando lo spessore di zoccolature, marmi, sulla parete di DX salendo.
Spero di essere stato sufficintemente chiaro.
In tal modo la misura di 80 cm può essere definita "lorda" perchè include zoccolature a DX e attuale ringhiera a SX, sempre salendo le scale.

Anonimo ha detto...

Spett.Ing.Fornasari,
è stata indetta un'assemblea straordinaria nel mio condominio per l'installazione dell'ascensore con riduzione delle scale a 80 cm.Alcuni condomini fanno opposizione appellandosi agli art.1102,1108 e al 2 comma dell'art 1120 del c.c. sostenendo che l'uso della cosa comune viene ad essere menomato.Vorrei sapere il suo parere al riguardo

Sergio Squeglia ha detto...

Posto che anch'io credo che la restrizione della rampa a 80-90 cm sia sufficiente, mi sto ponendo il problema dei calcoli a supporto del taglio della rampa che dovrà essere realizzato alla luce della NTC2008.
Preciso che sono un ingegnere ed opero in provincia di Napoli.Cosa ne pensa?Che verifiche devo preventivare per la scala.
La ringrazio per quanto mi indicherà.

Gianni (Sapri) ha detto...

Quindi la larghezza della scala non sarebbe più di 80 cm, ma di circa 70 cm considerando ringhiera tolleranza per appoggio delle mani e zoccoli. Un pò pochino mi pare....

Anonimo ha detto...

Salve mi immetto in una discussione fatta un pò di tempo fà.Ho un problema similare nel mio condominio.Oggetto: richiesta di un ascensore con taglio di scala a 80cm.
I fatti sono questi, 1) edificio con rampe scale superiori o pari a 15 gradini senza pianerottolo di riposo.2) vano ascensore esterno su marciapiede pubblico e passaggio auto laterale l'ascensore.3)modifica della prima rampa di scale con piegatura della stessa che grava sugli ingressi del piano terra restringendo il passaggio, e abbassandone il valore abitativo.4)spostamento vano di ingresso con messa in opera di gradini che invadono in parte privacy del proprietario piano terra.
Detto questo ci sono possibilità di mettere un ascensore in queste condizioni abitative?
Edificio di 5 piani con 16 famiglie che affluiscono in caso di pericolo in un restringimento dell'ultima rampa di uscita.
Senza pensare chiaramente alle cose da trasportare di grosse dimensioni.
La ringrazio anticipatamente e attendo un suo commento

Anonimo ha detto...

Buongiorno;
forse vado fuori argomento, ma non trovo risposta al mio quesito:
il taglio della scala deve essere approvato da tutti i condomini o basta l'approvazione della maggioranza di essi?

Anonimo ha detto...

Dovendo fare un ascensore od elevatore interno ad un caseggiato e dovendo tagliare un pezzo di scale, ci vuole il consenso di tutti o basta la maggioranza dei condomini?

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Non occorre l'approvazione di tutti i condomini. Anche le rampe delle scale e la scala stessa costituisce uno "spazio comune" che può essere utilizzato per installare l'ascensore. Richiamo a tal proposito una sentenza della Cassazione, in cui si ribadisce,
"La installazione in un edificio in condominio (o in una parte di esso) di un ascensore di cui prima esso era sprovvisto costituisce, ai sensi dell'art. 1120. primo comma, c.c., una innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c., secondo cui l'approvazione deve avvenire "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio". L'installazione di un ascensore in un edificio in condominio (o parte autonoma di esso), che ne sia sprovvisto, può essere attuata, riflettendo un servizio
suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo
il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera. Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimità dei condomini, soltanto quelle che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facoltà di godimento per tutti i condomini. A meno che il danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato dal vantaggio. Pertanto, qualora, al posto della tromba delle scale e dell'andito corrispondente a pianterreno, si immette un impianto di ascensore, a cura e spese di alcuni condomini soltanto, il venir meno dell'utilizzazione di dette parti comuni dell'edificio nell'identico modo originario non contrasta con la norma
del secondo comma dell'art. 1120 c.c. perché, se pur resta eliminata la possibilità di un certo tipo di godimento, al suo posto se ne offre uno diverso, ma di contenuto migliore, onde la posizione dei dissenzienti è salvaguardata dalla possibilità di entrare a far parte della comunione del nuovo impianto".
*Cass. civ., sez. II, 9 luglio 1975, n. 2696.
Occorre inoltre considerare che la legge 13/89, successiva a questa sentenza a addirittura abbassato (art.2) il quorum necessario portandolo a un terzo del valore dell'edificio.

Anonimo ha detto...

anonimo n.2 non so dove abita l'ing.Fornasari se le scale sono di 80 cm.con muro a destra e gabbia ascensore a sinistra.Spero di no, altrimenti, sarebbe opportuno per tutti gli inquilini di quella scala,riservarsi un locale condominiale al piano terra,dove, adulti, vecchi e bambini,donne e uomini ai primi sintomi di malessere si possano trasferire.Evitando che, in caso di infausto evolversi della malattia, debbano essere tumulati in casa.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Sono stato indeciso se pubblicare questo commento un pò ... direi ... superficiale!
Però il "luogo comune" di queste persone che remano (forse inconsciamente!) contro coloro che hanno necessariamente bisogno dell'ascensore va comunque combattuto.
Ho effettuato tanti tagli di scale sino a 80, 85, 83 cm , ecc e non ci sono MAI state le difficoltà che segnala l'ANOMINO 2, anzi la presenza dell'ascensore ha suscitato solo ringraziamenti e ... benedizioni!.
Piuttosto quanti anni ha l'anonimo 2 e a che piano abita? Gli auguro, se per caso abita ai piani alti e non c'è l'ascensore, di godere sempre di ottima salute.
Buon 2011 a tutti!
PS Io abito al quinto e ho l'ascensore.

Sergio ha detto...

Buonasera Ingegnere. Vivo in un palazzo del 1700 vincolato alle Belle Arti. Abito al 3 piano, ma a 17 metri di altezza. Una ragazza con gravi difficoltà motorie alle gambe (sempre in peggioramento) vorrebbe acquistare il mio loft, ma i 112 gradini sono per lei moltissimi e la disposizione "incrociata" delle scale non permette un ascensore interno. E' possibile istallarlo non in facciata, ma in una posizione adiacente? Esistono degli obblighi di accettazione della richiesta da parte degli Enti a favore dei diversamente abili? La ringrazio in anticipo per la risposta e la saluto cordialmente. Sergio da Casale Monferrato

bruno ha detto...

Buonasera
ho letto attentamente prima il suo articolo e poi i post che si sono succeduti.
Nel mio condominio si è cominciato a parlare di ascensore condominiale (Dio voglia!).
Attualmente lo spazio interno alla scala utile è di 246 cm (120 cm di larghezza scala per 2 rampe + tromba scale di 36 cm) se ho capito bene, dovendo occuparne almeno 160 cm con la larghezza minima della nuova scala (80x2), ne rimarrebbero 86 da destinare all'ascensore.
E' possibile in tale spazio fare una muratura portante ed alloggiarvi un ascensore o vi sono alternative alla muratura portante?
grazie in anticipo

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Egregio signor Bruno,
nello spazio di 86 cm è possibile alloggiare un ascensore, utilizzando come involucro (vano corsa)una struttura parallelepipeda in acciaio e cristallo.
Occorre però valutare anche se vi è spazio per la fossa e per la testata. Oggi tali aspetti posso essere risolti con ascensori a fossa e testata ridotta, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico in deroga alla direttiva ascensori 95/16/Ce.

bruno ha detto...

Grazie per la risposta.
Acciaio e cristallo vuol dire che si perde la luminosità della scala? Non esistono soluzioni solo cristallo? Si devono usare tutti e 86 i cm o, come mi sembra di aver letto da qualche parte esistono ingombri da 80 ed i 6 cm che rimangono posso dedicarli alla scala?
Grazie ancora

bruno ha detto...

dimenticavo...
Le sue posiioni sonon condivise dal Centri Studi dell’ANACI (amministratori di condominio)? Esistono documenti in tal senso?
Grazie

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Egregio signor Bruno,
le strutture in acciaio e cristallo sono molto luminose, proprio per questo sono utilizzate. Solo in cristallo sono impossibili da realizzare e comunque sarebbero estremamente costose per corse lunghe.
Io ho realizzato un ascensore con ingombro lordo di 69 cm!
Quindi si può scendere sicuramente al di sotto di 80 cm se ci si riesce a livello progettuale.
In merito all'ANACI, ed al suo Centro Studi, che conosco molto bene, non credo che abbiano affrontato il problema. comunque le mie considerazioni sono condivise da moltissimi tecnici, quindi non si preoccupi.
Lei in quale città vive/abita?
I grossi comuni di solito sono tutti allineati alla mia posizione, potrebbe incontrare qualche difficoltà nei piccoli centri dove gli uffici tecnici non sono sempre in grado di assumersi le responsabilità necessarie.
Saluti

Anonimo ha detto...

abito in un appartamento di uno stabile costruito negli anni '50 in zona sismica (Avellino) ed è in muratura portante con cordoli di cemento armato. è composto da un piano rialzo e tre piani. le scale in tale fabbricato contribuiscono alla staticità dell'edificio o sono un corpo a se stante e quindi possono essere tagliate?
saluti e grazie.

Anonimo ha detto...

spett.ing.Fornasari abito in un condominio disposto su 4 livelli costruito nel 1960.
un ordinanza comunale del 2009 blocca la decisione condominiale per poter installare l'ascensore all'interno del vano scale, perche' non puo' essere modificato il taglio degli scalini da 120cm (attuale) a 90cm.
ci chiediamo se oggi nel 2011...... ci fosse una soluzione per far fronte a questa ordinanza che non ci permette il beneficio collettivo, soprattutto in caso di infortunio!!!
la ringrazio per la cortese attenzione.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

L'ordinanza non rispecchia gli orientamenti legislativi nazionali per i motivi che ho cercato di esporre in questo blog. Per capire di più sarebbe interessante leggere l'ordinanza.
Me la faccia avere: fornas@tin.it.
La leggero e le farò sapere qualche cosa.

shellmask ha detto...

Egr. Ing. Fornasari
prima di tutto grazie di questo ottimo sito e delle sue risposte...
Il taglio della scala con relativa installazione del corpo in acciaio/cristallo di un elevatore crea dipersé un problema agli inquilini del primo piano e del pian terreno. In un edificio di tre piani questi hanno come minimo il 33% dei millesimi, con che maggioranza si può deliberare in assemblea?
Grazie
Massimo mbgiulio@gmail.com

Anonimo ha detto...

Buongiorno Ing.Fornasari,
vivo in condominio di 4 piani (e uno rialzato) di nove appartamenti.
C'è l'intenzione di far installare una piattaforma elevatrice che secondo il progetto fatto farebbe ridurre le scale a 80cm di larghezza ( solo per la parte occupata dalla piattaforma... ossia i primi 3 e gli ultimi 3 gradini rimarrebbero della larghezza attuale).
Purtroppo mi trovo di fronte all'opposizione, dei proprietari degli appartamenti al piano rialzato e al primo piano ma qui non domiciliati. ( Quello del piano rialzato non passerebbe nemmeno davanti alla piattaforma e sembra il più accanito!!!).
La loro opposizione nasce dal fatto che ci sarebbero difficoltà per il passaggio di una barella, per il passaggio di mobili ingombranti in caso di traslochi, non si riuscirebbe a passare in due persone e in ultimo non passerebbe una bara.
E' stata data anche garanzia dall'eventuale installatore che l'accesso alla cantina, di uno degli oppositori posta nel vano sottoscala, non verrebbe ostruito secondo il progetto fatto.
Loro aggiungono che dato il tipo di piattaforma a pistone comporterebbe forse più rumore ( e sottolineo che non vive lì come anche gli altri 2) e una menomazione estetica negativa.
Per riassumere siamo su 9 proprietari, 5 a favore che si accollerebbero le spese, 1 neutro (che però ha l'alloggio al piano rialzato e quindi non usufruirebbe dell'ascensore) e i 3 oppositori.
Probabilmente adesso andremo per vie legali considerando anche il fatto che al 3° piano vive un'inquilina che ha problemi di salute e motori.
Attendo un Suo gentile parere a riguardo e porgo i miei saluti.
Giacomo

Anonimo ha detto...

Buongiorno Ing.Fornasari,
vivo in condominio di 4 piani (e uno rialzato) di nove appartamenti.
C'è l'intenzione di far installare una piattaforma elevatrice che secondo il progetto fatto farebbe ridurre le scale a 80cm di larghezza ( solo per la parte occupata dalla piattaforma... ossia i primi 3 e gli ultimi 3 gradini rimarrebbero della larghezza attuale).
Purtroppo mi trovo di fronte all'opposizione, dei proprietari degli appartamenti al piano rialzato e al primo piano ma qui non domiciliati. ( Quello del piano rialzato non passerebbe nemmeno davanti alla piattaforma e sembra il più accanito!!!).
La loro opposizione nasce dal fatto che ci sarebbero difficoltà per il passaggio di una barella, per il passaggio di mobili ingombranti in caso di traslochi, non si riuscirebbe a passare in due persone e in ultimo non passerebbe una bara.
E' stata data anche garanzia dall'eventuale installatore che l'accesso alla cantina, di uno degli oppositori posta nel vano sottoscala, non verrebbe ostruito secondo il progetto fatto.
Loro aggiungono che dato il tipo di piattaforma a pistone comporterebbe forse più rumore ( e sottolineo che non vive lì come anche gli altri 2) e una menomazione estetica negativa.
Per riassumere siamo su 9 proprietari, 5 a favore che si accollerebbero le spese, 1 neutro (che però ha l'alloggio al piano rialzato e quindi non usufruirebbe dell'ascensore) e i 3 oppositori.
Probabilmente adesso andremo per vie legali considerando anche il fatto che al 3° piano vive un'inquilina che ha problemi di salute e motori.
Attendo un Suo gentile parere a riguardo e porgo i miei saluti.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Egregio...anonimo!
le problematiche sollevate sono "classiche" lamentele delle persone contrarie alla installazione, quando non sanno più a cosa appellarsi per opporsi.
L'argomentazione che viene posta per contestare la riduzione della larghezza delle scale è quella relativa ai regolamenti di Polizia Mortuaria: questi sono codificati da specifiche norme e non esistono impedimenti per realizzare la riduzione delle scale sino a 80 cm. Infatti una scala larga 80 cm consente agevolmente il passaggio di una bara.
Anche il passaggio delle barelle non è pregiudicato in quanto queste sono generalmente larghe 55-60cm.
In relazione infine al problema dei traslochi la riduzione delle scale non crea pregiudizi perché molte porte delle abitazioni sono larghe solamente 70-80 cm (questo è anche il motivo per cui oggi si ricorre frequentemente a sollevatori e gru esterne al fabbricato), ma quando si ricorresse alle scale, 80 cm sono più che sufficienti visto che la profondità standard di mobili, lavatrici, frigoriferi, ecc è di 60 cm. Senza contare che il trasporto degli scatoloni è facilitato dalla presenza dell’ascensore.
Il giudice non terrà quindi conto di questa tipologia di argomenti.

Anonimo ha detto...

Salve Ingegnere sono un giovane collega e dovrei redigere una relazione di fattibilità per l'inserimento di un vano ascensore in un palazzo d'epopca. Ho previsto taglio scale fino a 80 di larghezza utile. Questo comporta una larghezza lorda del vano ascensore di 80 cm. date le opposizioni dei restanti condomini, mi può dare qualche "dritta" anche normativa su come impostare la relazione di fattibilità a supporto della scelta tenuto conto che comunque l'ascensore avrebbe cabina con larg.< 75cm (no carrozzelle!?!). Devo considerare anche deposito ex Genio Civile e VVF nella fase operativa?
Grazie per l'aiuto
danielesgaramella@virgilio.it

Anonimo ha detto...

Egregio Ingegnere ,
nel mio condominio il vano scala è di soli 66 cm. , mentre le rampe sono larghe 110.
E' stato presentato un unico progetto-preventivo , che prevede di restringere le scale a 83 cm., con conseguente utilizzo di un vano scala allargato a 120 cm.
Detto progetto-preventivo è stato "approvato" con 490 millesimi a favore (6 condomini su 12), 340 contro (4 su 12),con 2 condomini assenti .
Approvato in forza della della L.13/89 già citata , che tutela nel nostro caso un adolescente , che fruisce dei benefici previsti dalla L.104/92 , che sale e scende le scale , per sua fortuna , letteralmente a salti di 3-4 gradini alla volta , e che non soffre di menomazioni psichiche .
Io , che sono tra quanti si oppongono all'installazione , mi chiedo se in questo caso non si cerchi di utilizzare impropriamente una tutela , giusta di per sè , per uno scopo non tanto nobile , ovvero installare un ascensore smisurato , quando invece sarebbe più equo accontentarsi , non dico dei 66 cm. del vano scale , che saranno anche insufficienti , ma di una ripartizione degli spazi più equa .
Grazie

Anonimo ha detto...

Salve, vorrei sapere se è possibile operare un taglio delle scale che le riduca oltre la misura di 80 cm. Vorrei, anche cortese Ingegnere che lei mi potesse dire qualcosa di Palermo. Conosce per caso gli orientamenti nella mia città?
Ringrazio

Anonimo ha detto...

Mi spiego meglio. Vorrei acquistare un appartamento sito al terzo piano senza ascensore e il vano scale, a incrocio, è già abbastanza stretto, non essendoci alcuno spazio tra le varie rampe. Mi domando se in una situazione del genere l'ascensore si possa sempre montare.
Mi domando inoltre, se mio papà disabile ai senso dell'art. 3 co. 3 L. 104/92, pur se non residente, ma soltanto visitatore, possa darmi diritto ad accedere a qualche beneficio anche in termini di approvazione del lavoro.
In alternativa, è sempre possibile montare un montascale? Deve esserci anche qui l'approvazione della maggioranza dei condomini o eventualmente potrei farla a spese mie. Ripeto, mio padre non vivrebbe con me, ma vorrei potesse venire a casa mia.
Grazie ancora

Anonimo ha detto...

Gentile ingegnere,
potrebbe indicarmi qual è l'ingombro minimo lordo(larghezza e profondità)di un ascensore all'interno della tromba delle scale condominiali? Ci troviamo in un palazzo degli anni '50 con spazi comuni piuttosto piccoli, ma c'è la volontà di tutti i condomini (quantomeno, secondo la riunione condominiale, nessuno è contrario o si opporrebbe anche se i propietari dei piani bassi non parteciperebbero alle spese). Grazie davvero.

Anonimo ha detto...

Salve,
mi trovo in una situazione silile a quella dell'anonimo precedente. Si era pensato in un primo momento di mettere l'ascensore all'esterno, ma, dal momento che la facciata del palazzo ne perderebbe, stiamo valutando l'ipotesi di istallarlo all'inteno anche se gli spazi sono limitati. Il nostro timore è che il taglio delle scale possa avere costi molto alti, sa darmi un'ordine di grandezza, una cifra orientativa, per il taglio di 8 rampe di scale di 12 gradini ognuna?
In attesa del suo cortese parere la ringrazio.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Agli ultimi anonimi, consiglio di leggere il mio ultimo Post su questo BLOG "OK della Cassazione all'ascensore nelle scale", pubblicato anche sul Sole 24 Ore di lunedì 1 agosto.

Anonimo ha detto...

Salve ing.nel mio condominio ci si sta istallando un ascnsore con la riduzione delle scale a 81cm c,a. volevo sapere e ammesso, datosi che sono io l'interessato all'ascensore il condominio potrebbe farmi qualche causa.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Egregio anonimo del 14 ottobre 2011 21:01,
può stare sicuramente tranquillo.
Legga anche il mio post pubblicato all'inizio di agosto su quello che ha detto la Cassazione il 29 luglio di questo anno

Anonimo ha detto...

Buonasera
farei una sola domanda, nel caso venga istallato un ascensore, e con un taglio previsto di 80 cm,
nel caso il "piombo" del palazzo (avendo più di duecento anni) non possa consentire una costante di 80, ma va dai 76 agli 84, in alcuni punti, come ci si deve comportare?
grazie
Mario

Dr. Carlo Annunziata ha detto...

Egr. dr. Fornasari, innanzitutto vorrei ringraziarLa per questo suo sito e per le risposte che ha dato a tutte le persone che Le hanno fatto una qualche domanda. Vorrei esporLe un mio quesito e La ringrazio se vorrà rispondermi.
In un fabbricato del 1920 ( a Reggio Calabria ) ho un appartamento adibito a studio dentistico ( già classificato al Catasto come A 10 ). Questo appartamento è situato al piano rialzato ( primo fuori terra )e per accedere al mio studio occorre salire 5 o sei gradini. Il mio studio è accreditato con il Servizio Sanitario Regionale. Alcuni condomini vorrebbero istallare un ascensore con il taglio delle scale e quindi le scare verrebbero ridotte a 95 centimetri. Poichè la via di fuga del mio studio coincide con l'uscita stessa, esiste o esisterà qualche problema se le scale vengono tagliate a cm 95 ? Un ascensore che occupa lo spazio di cm 90 ( l'interno dell'ascensore sarà di cm 75 ) aiuta nella eliminazione delle barriere architettoniche ? Considerando che l'ascensore dovrebbe avere due porte contrapposte, un paziente su sedia a rotelle può prendere questo ascensore ? Grazie. Carlo Annunziata

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Egregio dr. Annunziata,
non sarei preoccupato dei 95 cm della larghezza delle scale. Piuttosto punterei a far fermare l'ascensore anche al piano rialzato dove è ubicato il suo studio. Con il doppio accesso ciò è possibile. Attenzione però a come è realizzato l'ascensore: in 90 cm non è facile realizzare un ascensore con porte da 75 cm, cabina larga 80 cm e profonda 120 cm (come da dm 236/89). Anche se non necessario per legge, mi batterei al posto suo per avere queste misure. In tal modo anche i pazienti in carrozzella possono accedere al suo studio dentistico.
Con le porte opposte non esiste né la soluzione di ascensore idraulico, né quella di ascensore elettrico. Occorre fare ricorso ad un ascensore a tamburo, che però in Italia è poco diffuso. Se non si trova un'azienda in grado di realizzarlo mi faccia sapere all'indirizzo enzo@fornasariascensori.it.

Anonimo ha detto...

salve ing.fornasari volevo sapere da lei qual' e' lo spazio minimo antistante all' ascensore per favorire la ruotazione di un disabile con sedia a ruote?e' se la una cabina di 90cm per 100 cm con porta di 75 cm e' a norma sempre per il disabile?

Anonimo ha detto...

salve ing.fornasari su puo' posizionare un ascensore di 1,35m x1,35m con interno 100x90 con porta 75cm.in un pianerottolo di m 1,40x2,46m,ma

in oltre ce una porta di ingresso di una proprieta' immobiliare?adottando la 13/89?e soprattutto a 19cm dalla porta di ingresso di una proprieta' immobiliare?

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

il dm 236/89, regolamento di attuazione della legge 13/89, prevede nel caso di ascensori installati in edifici preesistenti:
. lo spazio antistante le porte di accesso di dimensioni 140 cm x 140 cm
. la cabina di dimensioni 80cm (larghezza)x 120 cm (profondità).
. la luce della porta deve essere almeno 75 cm.
Attenzione però tutto questo se trattasi di installazione di nuovo ascensore in occasione di ristrutturazione edilizia. Altrimenti ci si deve accontentare dello spazio disponibile/ottenibile, senza infrangere con ciò la legge 13/89.

Anonimo ha detto...

Egr. Ing.,
vorremmo installare un ascensore in un vano scale di 273 cm. di un edificio di 4 piani con 8 condomini. Ovviamente bisognerebbe tagliare le scale. Vorrei, se possibile, evitare ogni problema. Avendo l’unanimità dei condomini si possono ridurre le scale a 80cm. Cosa succede se non si ha l’unanimità ma solo la maggioranza? Ringrazio per cortesia e professionalità?
Cordiali Saluti

Anonimo ha detto...

Buongiorno Ingegnere, sono Mario e speravo in una risposta al mia mia domanda del 15 ottobre
grazie

Anonimo ha detto...

Mah! A me sembra tutta una forzatura per favorire gli installatori di montacarichi, di questo si tratta, montacarichi. Il fatto che non possa alloggiarsi una carrozzina di un disabile vero, non è un opera meritevole della L.13/89. Mi pare che venga risolto solo il problema di chi ha male alle ginocchia, non di chi è veramente disabile. Nessuna polemica Ing.Fornasari, ma è comunque una considerazione di fatto che andrebbe valutata.

Anonimo ha detto...

Abito a La Spezia nel palazzo d'epoca di via xx Settembre 165 dove circa 15 anni or sono è stato installato un ascensore con la riduzione della rampa di scale a 83 cm, ma questo riguarda solo la prima rampa, in comune a tutti, poiché l'edificio dopo la prima rampa si biforca in due rampe che ad ogni piano si incontrano, lasciando cosi una rampa integra che può essere usata da tutti i condomini con pieno diritto come parte comune.Un individuo che abita al primo piano ci ha chiamato in causa perchè avrebbe preteso un risarcimento di 35.000.000 a suo tempo dichiarando che il suo appartamento si sarebbe svalutato con l'installazione dell'ascensore. Preciso che l'impianto è stato pagato dai proprietari di 12 appartameti su 22, ma è stato deliberato con la legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ed abbiamo ottenuto tutti i permesssi necessari per la suddetta installazione compreso un quasi super collaudo dell'impianto da l'ente preposto della regione Liguria. All'epoca nell'edificio vivevano alcune persone con gravi problemi di salute,soprattutto di deambulazione, quindi con la costruzione dell'impianto-ascensore hanno avuto un tale beneficio che ancora oggi viene ricordato. A distanza di circa 15 anni, altri individui del palazzo (purtroppo)sono diventati disabili, quindi l'ascensore non ha mai smesso (forse per ironia della sorte) di produrre grandi benefici.Tutto questo per farvi sapere che siamo ancora in ballo e stiamo aspettando la sentenza della cassazione, dopo che nei precedenti giudizi di 1° e 2° grado in appello i giudici hanno dato ragione al reclamante (unico), sentenziando di abbattere l'impianto di ascensone con rinfacimento delle scale come erano in origine,ma senza nessun rimborso perchè tale ristrutturazione avrebbbe per così dire evaso il reclamo. concludo affermando chè i proprietari dell'impianto hanno già sostenuto una spesa di circa cinquantamila euro e poichè si dice che la speranza è sempre l'ultima a morire, chi scrive si domanda da 15 anni se in questo paese esiste ancora qualcosa di giusto,pertanto non mi rimane altro che sperare nella giustizia "DIVINA".
Ing.FORNASARI: perdoni questo mio amaro sfogo, ma ho pensato che questa "telenovela" possa servire a qualcuno per migliorare ancor di più l'informazione in merito alle argomentazioni diffuse sull'installazione di ascensori con taglio delle scale, argomento che lei tratta con vero senso del dovere e che ritengo sia di aiuto a molti interessati. Per concludere la ringrazio per la divulgazione di queste utili informazioni e notizie.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Egregio anonimo di La Spezia, la ringrazio per la sua "telenovela" che conferma quanto la giustizia su questo argomento è molte volte "ingiusta", favorendo la proprietà privata e non i problemi sociali. L'ultima sentenza della cassazione che io conosca ha però affermato che “Il condomino non può lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo perché ristretto a seguito della installazione di un ascensore. A prevalere, infatti, è il più generale interesse dei condomini”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 15308/2011 del 12 luglio 2011.

Anonimo ha detto...

Egregio Ing. Enzo FORNACIARI,sono ancora io, l'anonimo di La Spezia: intanto contraccambio "l'egregio" e poichè ho avuto una risposta superveloce sento il dovere di informarla che appena sarò in possesso della quasi imminente sentenza della Corte di Cassazione in merito alla presunta fine della "telenovela", mi impegno a comunicarle l'esito, qualunque esso sia ( spero di non dover cambiare il termine di "telenovela in " CALVARIO". Tenga presente che la Corte ha tenuto udienza in data 08 febbraio 2011 ,comunicando ai legali di ambo le parti che avrebbe dato sentenza finale. Ritengo che la cosa possa interessare sia lei che i suoi lettori poichè il piccolo riassunto che le ho inviato è solamente una minuscola parte del romanzo, ma mi creda sarebbe sempre interessante conoscerne la trama per intero anche seppur sempre in maniera ridotta.
Tenga ancora presente che ai 15 anni pressapoco di questa "telenovela" ne vanno aggiunti altri 3 che compongono il periodo antecedente l'inizio dei lavori per l'installazione dell'ascensore, che chiamerei: "corpo del reato", periodo nel quale il reclamante si è impegnato con tutte le sue forze per ostacolare il progetto,denunciando la cosa a tutte le autorità ed enti preposti. Ritengo infine che sarebbe utile a molti conoscere il vero concentrato di questo episodio che in tutti questi anni mi ha accompagnato in tante notti insonne, ma che ci fa capire quanto sia meschino l'uomo qualunque sia il suo ruolo.

P.S. Sarebbe interessante poter informare il prossimo in merito all'individuo che si cela nelle vesti del "reclamante".

Anonimo ha detto...

Abito in un palazzo del 1968 al 5 piano.sullo stesso piano vive una signora anziana e suo figlio affetto da tumore.si vuole mettere l'ascensore di 60cm e riducendo le scale a 84cm.la maggioranza vuole l'ascensore ma 3 condomini si oppongono sia all'ascensore che al taglio delle scale.secondo lei ci sono possibilita' all'istallazione dell'ascensore?grazie

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

egrgio anonimo del 4 feb ore 22.09,
legga attentamente tutti i commenti di questo Blog e si accorgerà che l'ascensore si può tranquillamente installare.
Stia attento però alle misure di ingombro, perchè in 60 cm di larghezza non è possibile tecnicamente installare un ascensore.
Mi faccia sapere meglio.

Anonimo ha detto...

egregio ingegnere, scrivo spinto da molta rabbia e molto rammarico a seguito del ricevimento della sentenza di una causa che dura da anni in materia. Brevemente riguarda una palazzina di 4 piani dove sono il proprietario di un primo e secondo piano,naturalmente mi oppongo al condominio per la costruzione all'interno dell'ascensore e chiedo la costruzione dello stesso all'esterno. L'avvocato che mi ha seguito si è battuto perchè il lavoro è cosiderato straordinario e che lo spazio nelle scale rimanente da progetto del condominio è di 78 cm.Sulla sentenza il giudice scrive: "non risulta violato l'art. 1120 in quanto lo spazio residuo delle scale risulta sufficente all'uso al quale sono destinate". Sono convinto di una "concussione" o "corruzione" tramite il tecnico nominato dal giudice per la relazione e la ditta che deve effettuare i lavori. Non mi spiego altrimenti la sentenza che mi condanna pienamente. Ora devo brevemente decidere di ricorrere in appello (nel mentre i lavori per l'ascensore verrano avviati) ed immaginando che se di "corruzione" si parla, anche in appello potrei avere lo stesso risultato. Oggi sono condannato a pagare € 10.000 oltre a subire la costruzione di un obbrobbrio che poteva essere costruito benissimo nel lato posteriore, e se ricorro e perdo chissa a quanto ammonterà la cifra da pagare. Stimatissimo Ing. è possibile tutto questo con una relazione di 78 cm di rimanenza?? Spero in una pronta risposta visto la decisione da prendere e ringrazio anticipatamente.

rebo ha detto...

Gentile Ing Fornasari,
sono a scriverle per un caso... anomalo.
Abito in una palazzina di 4 piani con 8 appartamenti (2 a pt e altri 3 piani).
Nell'assemblea di condominio di maggio 2010 un nuovo inquilino ha presentato una brochure per un elevatore e ha chiesto se qualcuno di noi avrebbe aderito alla proposta di installarlo nella palazzina. 6 inquilini hanno detto che non avevano (e non hanno tutt'ora) interesse all'elevatore. Il proponente asseriva che non era necessaria l'approvazione della assemblea. in questo caso avremmo almeno voluto vedere i disegni per valutare le eventuali modifiche alle parti comuni (richiesto all'amministratore). il settimo inquilino (su 8)ha invece voluto mettere a verbale la sua assoluta contrarietà alla installazione, a prescindere dalla soluzione che sarebbe stata successivamente proposta. Senza nessuna comunicazione preventiva e senza aver indetto alcuna assemblea straordinaria di presentazione del progetto esecutivo, 4 giorni fa sono partiti i lavori; hanno sbancato la zona ante cantine (dove erano normalmente poste carrozzine e biciclette)(a Genova gli spazi all'interno di un portone sono pressocchè nulli). Non sappiamo i limiti del lavoro e se e come correggere le eventuali attività non accettabili.
non ho trovato in rete nessun altro caso analogo... non vogliamo l'elevatore, ma anche se dovessero farlo vorremmo poter difendere le caratteristiche del palazzo (1910)... cosa ci consiglia?

Anonimo ha detto...

salve! Ho proposto un progetto per l'installazione di una padana elevatrice con il taglioscale a cm.80. L'ufficio tecnico mi chiede di produrre le sentenze giurisprudenziali in materia. Non nè ho trovato nessuna. Potrebbe pubblicarle in questo sito per poterle scaricare?. Grazie.

Anonimo ha detto...

Egr. ing. Fornasari, sto avviando la pratica autorizzativa per una piattaforma elevatrice in un edificio bifamiliare con spese a mio carico (l'altro condomino non aderisce, anzi si oppone al taglio delle scale).
Il progetto prevede il taglio delle scale da 110 a 100 cm, portando così la fossa e l'incastellatura da 80 a 100 cm.
La cabina avrà una larghezza di 67 cm (invece di 80), una profondità di 120 cm e la porta sarà di 65 cm (invece di 75).
Lei ha più volte detto che il mancato rispetto delle dimensioni minime previste dal DM 236/89 è irrilevante.
Le chiedo: ha però conseguenze sul piano fiscale, ad es. IVA agevolata?
Inoltre, cosa si può fare per superare l'opposizione dell'altro condomino al taglio delle scale?
La ringrazio sentitamente per il Suo parere e Le porgo i miei migliori saluti.

Marco ha detto...

Vorrei installare un ascensore per abitazione privata,in una villetta. la casa è al rustico, ma ho una singola forometria a collegamento dei piani di 180x180 cm, in cui mettere ascensore e scala. Per comodità vorrei usare solo l'ascensore (tipo homelift), posso occupare lo spazio di 125x140 con l'ascensore e affianco nei restanti 55 cm mettere una scala in piedi di emergenza da utilizzarsi solo come via di fuga o in caso di guasto dell'ascensore?

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Caro Marco,
puoi sicuramente fare quello che hai scritto.
Ti consiglio però di utilizzare un domuslift più piccolo per avere una scala più confortevole. La gamma è molto vasta.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Ingegnere,
in qualità di funzionario commerciale di una Ditta Artigiana locale ho venduto due piattaforme elevatrici in uno stabile ed ho iniziato il taglio scale lasciando un passaggio ad altezza uomo di 800-820mm. (come da delibera assemblea condominiale). Per consentire l'inserimento dei montanti metallici dell'incastellatura e la loro messa a piombo, ho fatto tagliare gli scalini a 780mm. ben sapendo che ad opera finita otterrò un passaggio netto minimo di 800mm. con una luce di un paio di centimetri tra lo scalino ed la tamponatura in vetro del castello.
Un condomino che non partecipa alla spesa per la posa degli elevatori è intenzionato a presentare un esposto in Comune perchè asserisce che è a conoscenza di una norma che indica che la misura di 800mm. deve venir rilevata dalla "pedata" e quindi l'intera lastra di marmo deve misurare almeno 800mm.
Io ho cercato di documentarmi ma non ho trovato nulla a tal proposito.
Mi può aiutare?

Mauro

Aldo ha detto...

Ingegnere buongiorno,
ho letto attentamente il suo articolo e la ringrazio per la completezza delle informazioni e per la cortesia con cui risponde a tutti i questiti che le vengono posti.

Le chiedo se esiste una circolare o comunque un documento ufficiale dei vvf in cui si formalizzi che, ad eccezione di situazioni di particolare esodo, si può accettare una larghezza minima delle scale pari a 80 cm.

Anonimo ha detto...

gentile ing. abito in uno stabile di 5 piani degli anni 60 sprovvisto di ascensore. le scale sono di cm 120 senza spazio tra le due scalinate. si vuole impiantare un ascensore riducendo le scale senza che, secondo me, l'impianto dell'ascensore possa rispettare la larghezza minima di una sedia a rotelle; al primo piano vi è inoltre un disabile che con il restringimento delle scale non potrebbe più agevolmente utilizzarle con l'appoggio di una persona di accompagno. è possibile secondo lei tutto questo? grazie

Anonimo ha detto...

egregio ing. il mio stabile ha una scalinata di cm.110 di larghezza senza ulteriore spazio interno, è un palazzo di 5 piani degli inizi anni 60. al 1° piano abita un disabile che deve necessariamente essere accompagnato sotto braccio per poter salire quindi la scalinata deve essere necessariamente larga abbastanza per consentire il passaggio di 2 persone. Secondo lei è possibile installare un ascensore che tenga conto di queste necessità? il condomino del 1° piano deve necessariamente acconsentire al taglio delle scale? attendo sua risposta grazie

Anonimo ha detto...

Gentile Ingegnere, abito in un edificio anni 50, in cui è impossibile installare un ascensore all’interno delle scale. La soluzione sarebbe quella di collocarlo all’esterno, invisibile dalla strada, in un cortile interno condominiale, a fianco dell’ingresso condominiale. In tal modo si permetterebbe l’accesso ai mezzi piani. Alcuni condomini si oppongono, sostenendo che ciò non permetterebbe il totale abbattimento delle barriere architettoniche e che quindi non sarebbe
possibile usufruire della L.13/89, né della relativa maggioranza di un terzo e degli sgravi conseguenti. Le dimensioni dell’ascensore
verrebbero, a loro parere, considerate inadeguate perché non permetterebbero l’ingresso di un’ipotetica carrozzina. Contestano inoltre, per l’eventuale riduzione della luce, la distanza dalle finestre: alcune si troverebbero affiancate lateralmente a circa 60 cm dall’ascensore. Evidenziano il restringimento del portone di ingresso, che rimarrebbe comunque più ampio delle porte di accesso agli appartamenti. Sostengono la soluzione di un servoscala; le rampe sono
larghe 90 cm e l’eventuale struttura dovrebbe arrivare al quarto piano dove risiede una persona che gode della legge 104/91 ed è invalida per gravi problemi cardiaci, già operata per aneurisma. Il servoscala non
appare risolutivo funzionalmente, ridurrebbe la pervietà delle scale con rischio in caso di necessità di evacuazione. La struttura dovrebbe
coprire un numero elevato (nove) di rampe con pianerottoli stretti e curve di 360°. Gradirei un suo parere in merito alle motivazioni
relative alla soluzione dell’ascensore esterno ed alle obiezioni dei condomini contrari all’ascensore e favorevoli al solo servoscala. La ringrazio anticipatamente.

Anonimo ha detto...

Buonasera ing. o per chi mi sa rispondere,
le spese per l'installazione dell'ascensore sono deducibili fiscalmente anche se l'installazione viene considerata manutenzione straordinaria?
Grazie

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo all'anonimo del 20 aprile 2012 ore 17:55.
Certamente, tali tipi di intervento sono compresi tra quelli previsti per la deducibilità fiscale. Le consiglio di consultare la Guida alle detrazioni fiscali dell'agenzia delle entrate, Le offro uno stralcio:
PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
A. quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione
straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione
edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
B. quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

Anonimo ha detto...

Salve,abito in un condominio di 4 piani e per allogiare l'ascensore all'interno bisogna tagliare la scala e portare il passaggio della scala a 70cm visto che non rispetta la misura minima che e' di 80cm.
il condominio per far si che il passaggio sia 80cm vuole far l'ascensore piu' piccolo che la carrozzella di un disabile non entra se non chiusa pero' all'interno dell'ascensore vogliono farci una seduta per lo stesso,normativamente e' corretta questa situazione.Grazie

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

RISPONDO ALL'ULTIMO ANONIMO
La normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche impone dei vincoli sui palazzi esistenti solo quando trattasi di interventi edilizi di "ristrutturazione edilizia". Negli altri casi tutto può essere accettato, sempre che si attesti che quello fatto il "massimo" possibile con la situazione delle scale preesistenti.
Ciò significa che è possibile installare un ascensore con dimensioni e porte più piccole di quelle previste dal dm 236/89. Il ragionamento da fare è il seguente. Per lasciare una larghezza delle scale non inferiore a 80 cm, qual'è la dimensione in larghezza della struttura che deve ospitare il nuovo ascensore?. Le aziende in questo periodo, stanno infatti progettando ed installando ascensori molto stretti. io per esempio sono riuscito a progettare ed installare ascensori con le seguenti caratteristiche:
larghezza del castello: 69 cm
dimensioni della cabina: 50 x 100 cm (2 persone)
larghezza delle porte di piano : 50 cm.

Fabrizio Pizzorni ha detto...

Cortese Ing., sono Pizzorni Fabrizio svolgo l' attività di RSPP esterno e mi occupo di sicurezza anche nei condomini con portiere.
Ultimamente mi è capitato di stilare un DVR in un condominio che tagliando le scale per mettere un piccolo ascensore, ha ridotto le stesse a 75 cm di larghezza. l' edificio e della metà del XVIII secolo. A vederle, mi sembrano veramente troppo strette, a parte una barella, ma anche una sedia con sopra un infortunato, avrebbe grandi difficoltà di manovra(ne ho parlato con un amico operatore del 118).Le chiedo se potrebbero insorgere problemi e responsabilità se succedesse qualche infortunio o un incendio?
Grazie anticipatamente per l' attenzione.

Anonimo ha detto...

abito in una palazzina di tre piani.Per poter mettere l'ascensore debbo tagliare le scale fino a 80cm. abito a cagliari. quanto mi verrebbe a costare il tutto? conosce qualche ditta specializzata che può fare questo lavoro? Cioè taglio delle scale e mettere l'ascensore?

Anonimo ha detto...

Egregio Ingegnere, apprezzo da collega ("meccanico" prestato all'informatica) la competenza delle risposte, che mi fanno intravedere un barlume di speranza al mio problema: edificio del 1900 a Milano con vano scale di 229 cm all'altezza del 4° piano, che significherebbe essere sul limite invalicabile del castello di 69 cm per due passaggi scala di 80cm. Il problema è quindi la conformazione "a crescere" dei muri portanti, che riducono lo spazio al piano terra. I miei due quesiti sono quindi: 1) sono ammessi a Milano passaggi scala di 80 cm ? 2) come si affronta il problema della "svasatura" dei muri? Un cordiale saluto. Antonio Cittadini

Anonimo ha detto...

Salve Egr. Ing.
mi trovo in questa situazione: sono stato chiamato a verificare la possibilità di effettuare il taglio delle scale di un condominio per realizzare un ascensore/montacarichi. A seguito di indagini normative svolte ho verificato quanto segue. La normativa antincendio prescrive per fabbricati civili alti oltre 12 mt la larghezza delle scale minima pari a mt 1,05; ho trovato un quesito del comando dei vvf di Ascoli Piceno al quale il ministero ha risposto con una nota che dice: "a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell’installazione di un impianto ascensore e quest’ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all’interno del vano scala, lo scrivente Ufficio è del parere che tale installazione non debba comportare un’eccessiva diminuzione degli spazi di transito.
Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz’altro essere costituito dal D.Lgs n° 626/94, così come modificato dal D.L.gs. n° 242/96, che stabilisce in m. 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro". Pertanto si evince la possibilità di derogare fino ad 80 cm; però la deroga deve essere rilasciata dall'ente preposto alla sicurezza antincendio e non dal Comune in quanto vanno valutate le singole situazioni (ad esempio un conto è un deflusso di 20 persone un altro è un deflusso di 200 persone) ed inoltre i VVF possono mettere prescrizioni per compensare la riduzione della scala (luci di emergenza, segnaletica, ecc). Io ritengo sia d'obbligo però installare un ascensore per diversamente abili con le misure minime previste nei casi di adeguamento (cabina 0,80 x 1,20) altrimenti in caso di necessità futura potrebbe accadere che una persona in carrozzella non avrebbe la possibilità di prendere l'ascensore e neanche di installare un servoscala (in una scala da 0,80 non è possibile). Il mio dubbio consiste solo nel fatto se è possibile trasportare una barella con persona sopra in una scala di 80 cm di larghezza o è un ostacolo in caso di soccorso. Lei che ne pensa di queste considerazioni? Grazie!

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Salve tecnico anonimo,
a molte delle sue osservazioni troverai risposta nei mie commenti precedenti.
Ti confermo comunque che la larghezza di 80 cm è perfettamente sufficiente al trasporto della barrella e ai problemi relativa alla polizia mortuaria.
Leggi attentamente anche il post relativo i regolamenti edilizi comunali.
Inoltre non è vero che bisogna rispettare le misure minime del dm 236/89 perchè esse valgono SOLO per i casi di "ristrutturazione edilizia" e non nei casi di "manutenzione straordinaria" edilizia, così come è classificata l'installazione di un nuovo ascensore.
analoga considerazione vale per i VVF che prevedono la larghezza minima di 1,05 cm solo nel caso di abbattimento e rifacimento dell'intero corpo scale e non nel taglio.
puoi scrivermi per più dettagli a: fornas@tin.it

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo all'anonimo cagliaritano.
Non è facile darLe una risposta esatta, però una stima di massima la posso fare:
-il taglio di ogni rampa costa all'incirca 1000-1200 euro, moltiplichi quindi il mumero di rampe (due per piano)per 1200
-la struttura in acciaio e vetro d contenimento: dai 15.000 ai 20.000 euro dipende dall'altezza
- l'ascensore montato (tipo idraulico) dai 15.000 ai 20.000 in relazione al numero delle fermate. si è fatta un idea di massima?

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo a Pizzaroni
Confermo le tue perplessità: al di sotto di 80 cm potresti avere difficoltà con tutti gli organismi da te citati.
Mi batto da sempre per il limite di 80 cm onfortato un po' da tutti gli enti coinvolti, ma sulla misura di 75 cm mi sento in dovere di non esprimermi favorevolmente.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Scusa ho scritto Pizzaroni e non Pizzorni.

Anonimo ha detto...

un inqulina puo' usufruire dell'ascenzore se non ha versato la sua quota

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo all'inquilina:
se l'inquilina non ha partecipato alla spesa non può usufruire de,l'ascensore che può essere dotato di chiavi elettroniche per il suo utilizzo.
Se invece l'inquilina partecipa alle spese anceh successivamente è suo diritto l'utilizzo dell'ascensore e i proprietari dello stesso non si possono opporre (vedi Codici Civile).

Anonimo ha detto...

Gentile ing. non sono un tecnico ma solo un inquilino che deve necessariamente risolvere un grosso quesito: la mia scala è di 110cm e non vi è spazio tra le rampe; si vuole installare un ascensore interno con taglio delle scale ad 80cm; al 1° piano abita un disabile che non riuscirebbe più a salire accompagnato inoltre non può fruire della cabina ascensore che partirebbe proprio dal suo pianerottolo. Può opporsi il disabile al taglio delle scale? La cabina potrebbe rispondere alla normativa sulle barriere architettoniche ossia con una larghezza che consenta l'ingresso di una sedia a rotelle? Grazie attendosue delucidazioni. Francesca da Caserta

Anonimo ha detto...

Gentile Ingegnere,
recentemente un grande comune toscano mi approvato il taglio scale per l'inserimento di ascensore ma la commissione ha espresso parere favorevole purchè la scala non scenda sotto 90cm di larghezza netta... creandoci soverchi problemi nel dimensionamento del castelletto.
Trattasi di edificio non vincolato, degli anni 60, senza particolari problemi di esodo (4 piani fuori terra tutti a civile abitazione).
Grazie
Max

Anonimo ha detto...

Abito a cagliari in una palazzina di tre piani. dovrei tagliare le scale a 80 cm.L'ascensore avrebbe la parte esterna cm 80x1,70 la parte interna cm57x80 l'apertura porta cm49.L'ufficio tecnico del comune non vuole darmi il permesso perchè dice la normativa non lo permette. Che posso fare? Esiste qualche legge a cui fare riferimento?

Unknown ha detto...

Gent.mo Enzo,

leggo il suo post e mi si accappona la pelle.

Mia madre, disabile motoria, chiede all'assemblea condominiale di installare un montascale a piattaforma, dal PT al piano 3° di condominio sito in BRESCIA. ( 11/2011 )
I condomini esprimono nulla osta a spese esclusive della condomina.
A lavori quasi ultimati ( rampe di sostegno installate, l'assemblea ferma i lavori. ( 04/2012 )
Siamo oggi dinanzi al mediatore civile per la seconda volta ( già spesi € 500 ca. senza contare il compenso del legale ).
Secondo i due avvocati ( ns. e condominio ) mia madre è in difetto insieme alla ditta installatrice, perchè la larghezza scale minima è intorno ai 90-95 cm., non rispettando la larghezza minima imposta dalle normative di 100cm!!

Cosa mi consiglia di fare?
Brescia è forse uno di quei comuni dove la larghezza minima 80cm è accettata?
Se avessi questa certezza procederei senza indugio con l'ultimazione dei lavori!
E' necessario arrivare alla causa con CTP e CTU per sostenere che i 90cm sono accettabili?

La ringrazio molto in anticipo

Giorgio Barbieri

prof paola guarnieri ha detto...

Buongiorno ingegnere..vorrei proporle una questione forse un pò anomala. Nel palazzo in cui vivono i miei genitori esiste già un ascensore, funzionante, anche se installato negli anni 80. Il capocondomino, nell'ultima riunione, ha comunque proposto di cambiare l'ascensore. L'attuale vano non consente, però, l'installazione di un ascensore con l'apertura sufficiente a far passare una carrozzella. La proposta del capocondomino è quindi quella di installare un ascensore di pochissimo più grande dell'attuale, lasciando il vano delle attuali dimensioni e quindi, lo ribadisco, non consentendo l'ingresso con una carrozzella. Ora, leggo nei commenti precedenti, che, laddove non si riducesse di troppo la lunghezza degli scalini, si potrebbe tagliarli e installare un ascensore sufficiente per il passaggio di una carrozzella. Le mie domande sono due. Considerato che l'ascensore già c'è,e che funziona, nel caso in cui la proposta resti quella del semplice cambio dell'ascensore con uno più nuovo, ma delle medesime dimensioni dell'attuale, mio padre (che tra l'altro ha 87 anni, è invalido e non deambula più bene mia madre ne ha quasi 80 ed è invalida anche lei), con il suo solo voto contrario, potrebbe impedire la sostituzione dell'ascensore, o sarebbe costretto ad adeguarsi alla maggioranza? Secondo quesito: nel caso in cui tecnicamente si potesse effettuare il taglio dei gradini, e quindi si potesse sostituire l'ascensore con uno che consentisse l'entrata con la carrozella, quanti voti occorrerebbero per optare per questa soluzione?? e le spese, in questo caso, sarebbero ripartite fra tutti?? Ringraziandola anticipatamente per la sua disponibilità Distinmti saluti. Prof. Paola Guarnieri

Anonimo ha detto...

ING. ENZO FORNASARI BUONGIORNO MI CHIAMO CLAUDIO BONAVENTURA, LA MIA DOMANDA E' MOLTO SEMPLICE, GLI 80 CM. DI LARGHEZZA DELLA SCALA SONO DA CONSIDERARE COMPRENSIVI DI ZOOCOLATURA E CORRIMANO O COME PENSO IO GLI 80 CM. DEVONO ESSERE NETTI. E QUALE PUBBLICAZIONE MI DA QUESTA RISPOSTA? GRAZIE ANTICIPATAMENTE

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo all'anonimo del 23 luglio
Non esiste nessuna pubblicazione che parla di questo.
Trattandosi di misura relativa al passaggio delle persone non sii può parlare di netto o lordo perché le distanze sono variabili in altezza. Per cui a meno ringhiere macroscopiche o battiscopa spessissimi non farei differenza tra netto e lordo.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, sono un amministratore, vorrei sapere se è possibile per l'installazione di una piattaforma elevatrice il taglio delle scale riduncendole a 80 cm.(non in tutta la lunghezza della rampa). La larghezza di 80 cm è stabilito a livello nazionale o dipende dai comuni?
Grazie

Anonimo ha detto...

Buongiorno signor Fornasari. Abito in un condominio ed abito al 4° piano. E' da anni che desidererei metterci un ascensore.Leggendo tutti gli articoli precedenti ho capito che si potrebbe fare. La larghezza del vano scale è 2,75 m. Quale potrebbe essere la larghezza minima dell'ascensore cercando di mantenere le dimensioni delle scale più grandi possibili?
Questo perchè qualche inquilino parlando del problema ha sempre detto che "le scale non si toccano". Se lo dovessimo mettere esterno non verebbe a piano e poi , non viene a costare di più dato che bisogna intaccare la facciata e per l'appunto ci sono anche le finestre delle scale? Grazie anticipatamente.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

La larghezza di 275 cm e' più' che sufficiente per la installazione di un ascensore all'interno della cassa scale. Le faccio qualche esempio:
Ascensore largo 80 cm, portata 3 persone con spazio restante 195 cm
Ascensore largo 70 cm portata 2 persone con spazio restante 205 cm.
In entrambi i casi le scale risultano abbondantemente superiori agli 80 cm considerato il limite ammissibile.Dica poi al proprietario che non è' d'accordo che la Sua affermazione e' contraria al codice civile.

Anonimo ha detto...

egregio ing.
le scrivo perchè ho un appartamento in un edificio anni 50 di 4 piani dove il condominio ha depiberato per installazione dell'ascensore.

il costruttore dell'ascensore si è bloccato perchè mi riferisce che l'ascensore per poter essere installato necessita uno spazio fra la struttura in acciaio e le scale di 1 cm per ogni metro di altezza.

Un condomino ( Avv.)in merito al taglio delle scale vuole che il genio civile dia il proprio parere della assoluta sicurezza sulla stabilità.
cosa si può fare per il primo caso e per il secondo caso.
mauro

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Salve Mauro,
Rispondo ai suoi due quesiti?
Il problema dello spazio di 1 cm.(denominato "giunto") e' un problema vecchio ampiamente superato e mi meraviglio che se ne parli ancora. Il giunto non è' necessario in quanto le masse in gioco (dello stabile e dell'ascensore) sono tra loro nettamente diverse per cui non oscillano in caso di terremoto , diversamente tra loro.
Il taglio delle scale per ospitare. Un nuovo ascensore e' nella maggior parte dei casi un intervento di "consolidamento", quindi senza alcun pregiudizio per la statica della cassa scale del fabbricato. Non conosco la natura costruttiva della scala per cui mi riservo, comunque, di esprimere un giudizio preciso.

Anonimo ha detto...

Buongiorno ingegnere,
io e un altro proprietario del 6^ piano vorremmo mettere l'ascensore a nostre spese, ma i proprietari del 1^ e 2^ piano non vogliono il taglio delle scale per portarle a 80 cm (basterebbe fino al terzo e poi il vano scala si allarga).
Come possiamo fare? Sarà impossibile installarlo?
Grazie
Paolo

Anonimo ha detto...

Leggendo le considerazioni iniziali non si è mai parlato dell'esistenza di vincoli sulle dimensioni minime delle scale imposti dalle normative tecniche per le costruzioni o sbaglio?

Anonimo ha detto...

EGREGIO Ing. FORNASARI
sono l'anonimo di La Spezia residente in Via XX Settembre 165, che in data 15 novembre 2011 e 16 dicembre 2011 mi rivolsi a lei per poter avere maggiori informazioni riguardanti il caso del mio condominio. ( siamo stati denunciati da un condomino per aver installato un ascensore con taglio delle scale) Dopo essere stati con dannati sia dal primo grado di giudizio, sia in corte d'appello a rimuovere l'ascensore, l'ultima speranza era il giudizio della Cassazione. Come promesso, le comunico che in data 25 ottobre 2012, la Suprema Corte si è espressa con sentenza n° 18334 che devo dire positiva, ma che comunque Lei avra modo di leggerla. Io l'ho trovata sul sito " Sentenza Cassazione n° 18334 il so0le 24 ore ".
Il nostro avvocato è in attesa della copia originale, ma sono sicuro che trattasi della sopracitata sentenza. In attesa di una sua risposta e ringraziandola anticipatamente le porgo distinti saluti.

Anonimo ha detto...

Egr.Ing.,
nel mio stabile anni 40 la larghezza delle scale è di 244 cm e si intende limitare le rampe ad 80 cm.Con gli spazi ci troveremmo in quanto sufficientemente esposto nel blog.
Lei dice che la larghezza della rampa va presa ad altezza d'uomo, ma visto che è obbligatorio porre il corrimano (minimo 6 cm), questo ci farebbe trovare in difficoltà?
La ringrazio sentitamente.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Nessun problema per il solo corrimano. Ovviamente ciò non vale se si vuole riposizionare tutta la ringhiera dopo il taglio delle scale.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo all'anonimo del 18 ottobre 2012
Le norme per le dimensioni delle scale esistono e sono vincolanti nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni con cambio d'uso o in palazzi dove è necessario il,parere dei VVF. Negli altri casi che rientrano nella manutenzione straordinaria non esistono vincoli tecnici, ma prassi consolidate che si posizionano su di una larghezza minima di 80 cm.

Anonimo ha detto...

Egr.Ing.,
riprendo la sua risposta al problema del corrimano (risposta del 14.11) perchè ho letto un suo post precedente in cui riportava quanto deciso dal comune di Ancona.
Il riferimento è agli 80 cm al netto del corrimano.
La ringrazio.

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
le scrivo in quanto vorei sapere se lei è a conoscenza di di qualche sentenza in merito alla deroga per poter istallare un elevatore per disabili all'esteno di un fabbricato in un centro storico.
Cordiali saluti.
Sergio Sala

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Non è possibile dare una risposta perché dipende dalla zona del centro storico, dal fatto se lo stabile ha qualche vincolo della Sovrintendenza. Comunque in generale il superamento delle,barriere architettoniche rappresenta un buon viatico per ottenere le autorizzazioni necessarie.
In qual città abita l'ultimo anonimo?

Anonimo ha detto...

anonimo 26/11/2012 16,53
l'elevatore dovrebbe essere istallato mel comune di Mezzoldo in provincia di bergamo.
cordiali saluti

Anonimo ha detto...

egregio sig. fornasari vorrei porle un quesito.vorremmo installare un ascensore esterno in un condominio di 4 piani sito in provincia di salerno.possiamo riscontrare problemi,visto che tra il nostro stabile ed una proprieta confinante ci sono appena tre metri di distanza?tale distanza e' pero' interdetta da un muretto posto a m 1,5 che delinea un vialetto di nostra proprieta'.grazie.

Anonimo ha detto...

BUONGIORNO,
VORREI SAPERE SENZA UN DISABILE AL 100 % E CON UN CONDOMINO CONTRARO AL TAGLIO DELLE SCALE ( LA MISURA DELLE SCALE è PARI A CM 70 ) POSSONO INSTALLARE UN ASCENSORE ?? PER ALTRO DOVE NON POTREBBE ENTRARE UNA SEDIA A ROTELLE.
GRAZIE ANTICIPATAMENTE

Anonimo ha detto...

Gentile ing.Fornasari,
nel ns condominio abbiamo deciso di installare l'ascensore con la riduzione delle scale ad 80 cm.Il progetto presentatoci che andrà in approvazione assembleare prossimamente prevede,per gli spazi ricavabili,un ascensore la cui cabina ha un accesso libero di 54 cm, che a parere di qualche condomino sembra poco.Visto che utilizzeremmo la manutenzione straordinaria per l'intervento e quindi che non valgono le misure minime previste per l'accesso alla cabina stabilito dal decreto 13/89, Le chiediamo se la misura con cui ci ritroveremmo potrebbe farci trovare in difetto (visto che il progettista adotterebbe la comunicazione di attività libera,peraltro prevista nel REC del ns comune)in caso di opposizione davanti al giudice.
Ringraziandola cortesemente. La saluto.
Giovanni Corsico

Anonimo ha detto...

Abito al 3 piano di una palazzina condominiale senza ascensore costruita alla fine degli anni '50 nel comune di Lanciano (CH). Vorrei proporre all'assemblea di far installare un ascensore o piattaforma con taglio scale nel vano scala che è largo m.2.26 e con le rampe di m.1.05 (all'esterno è impossibile). Secondo lei l'intervento è fattibile? La ringrazio cordialmente

Anonimo ha detto...

Gent.Ingegnere ,le scrissi tempo fa per un problema che mi assilla,aderente all'istallazione di una piattaforma elevatrice nel mio palazzo del'78,visto che mio figlio da 5 anni portatore di handicap x un incidente ha gravi inpedità motorie.Con delibera condominiale unanime anche se le spese sarebbero a carico solo mie,alcuni gradini e non tutta la rampa verrebbero tagliati a 80 cm. Ma il progetto presentato al Comune come manutenzione straordinaria ,è stato rifiutato perchè l'intervento rientra nelle innovazioni,e che viene costituita come realizazione"opera nuova"e pertanto di mutamento di destinazione del bene comune.....e quindi tutte le leggi che ne comporta,le scale a 1,20cm ecc.ecc.Vorrei chiederle dove e se è stato sbagliato la presentazione del progetto o nel mio paese(provincia di Chieti)questi parametri non rientrano?E magari qualche idea per come andare avanti.La Ringrazio anticipatamente se mi risponderà.Teresa

Anonimo ha detto...

Gent.mo Ingegnere Fornasari, sono un geometra in pensione e vivo in un condominio di 4 elevazioni f.t. composto da un Piano Garage, primo, secondo,terzo piano. Il Vano scala ha una larghezza di mt.2,50 x 3,00. Le rampe sono larghe mt. 1,00. Il problema é costituito dal fatto che l'ascensore dovrebbe partire dal1° piano.Le chiedo :Possiamo ricavare lo spazio nel solaio per ricavare l'alloggiamento del Pistone idraulico realizzando un secondo solaio ancorandolo nei pilastri del vano scala e sotto al solaio esistente? Tra l'altro , come da progetto, il vano scala é ancorato ai quattro pilastri che lo circoscrivono e sarebbe facile la realizzazione di un secondo solaio per l'alloggiamento del pistone di cui detto prima. La ringrazio e La saluto.

Anonimo ha detto...

Gent.mo Ing. Fornasari,io e un altro proprietario del 3° piano vorremmo mettere l'ascensore a nostre spese, ma i proprietari del 1°, 2° e 4° piano non vogliono il taglio delle scale per portarle a 80 cm Come possiamo fare? Sarà possibile installarlo?
Grazie mille
Antonio

Anonimo ha detto...

In un edificio costruito anteriormente alla legge 13 del 9 gennaio 1989 è stato deliberato l'installazione di un ascensore con taglio delle scale in base alla su indicata legge.
Il progetto esecutivo, da presentare alla prossima assemblea condominiale, deve essere consegnato a tutti i condomini anche quelli contrari all'installazione, prima dell'assemblea?
Costoro, inoltre, possono entrare nel merito del progetto?
Il progetto esecutivo presentato può essere considerato solo comunicazione per i successivi lavori di installazione?
Grazie e Cordiali Saluti.

gabriele ha detto...

Nel mio comune un articolo del regolamento edilizio prevede che la largezza della scala non puo' essere inferiore a 100 cm,mi sembra un vincolo troppo restrittivo e sinceramente non so come superarlo per installare un ascensore.

ff ha detto...

Gent.mo Ingegnere
nel mio condominio(due piani) stiamo pianificando di installare una piattaforma esterna con castelletto prefabbricato per venire incontro alle esigenze di due disabili che abitano al secondo piano. Siamo in un comune che non ha nessun vincolo architettonico. Che tipo di procedura dobbiamo seguire, basta la SCIA o bisogna depositare il progetto al genio civile?
E se dobbiamo depositare al genio civile dobbiamo allegare anche la relazione geologica? Grazie e saluti

Anonimo ha detto...

Gent.mo Ingegnere
mi fa luce sulla possibilita di non rispettare le norme del Decreto 236/1989 per quanto attiene la luce netta delle porte inferiori ai 75 cm..Un condomino si oppone a ciò ed adduce che la mancanza di tale misura della porta implica la impossibilita ad eseguire il progetto. Il progetto prevede porte da 6o cm. Grazie Valter Tafuri

Anonimo ha detto...

Gent.mo Ingegnere,
il quesito riguarda un palazzetto stile liberty sito in Roma di 4 piani fuori terra e 1 seminterrato (abitato), edificato agli inizi del '900. Il palazzetto ha ricevuto alla fine degli anni '80 importanti lavori di consolidamento strutturale (apposizione di travi e tiranti da un muro condominiale all'altro) a causa del crollo di un vicino e similare palazzetto. Ora, i condomini dell'ultimo piano intendono posizionare un ascensore all'interno del vano scale con conseguente e necessario taglio delle scale condominiali. Le premetto che le attuali scali misurano 110 cm. e che tra le due rampe (dotate peraltro di corrimano a sinistra) c'è uno spazio di 25/30 cm., infatti tutta l'ampiezza del vano scale (dal muro di destra a quello di sinistra) è di 255 cm. a piano terra e 247 cm. ai pianerottoli dei piani superiori. Alcuni condomini si oppongono al taglio delle scale sia per motivi di sicurezza e stabilità dell'edificio (opere di consolidamento di cui sopra) sia per la diminuita fruibilità delle scale (anche l'ascensore, per le sue ridotte dimensioni, sarebbe poco utilizzabile) con riferimento al trasporto via scale di oggetti ingombranti (mobilio o altro) e/o alla sicurezza delle persone (barelle di pronto soccorso o altro) nonchè per la diminuità luce e aria che ciò determinerebbe e stanno insistendo per l'apposizione esterna di detto ascensore. In effetti i vari pianerottoli dei piani sono di dimensioni ridotte essendo a forma di triangolo con le porte (2 a piano) posizionate leggermente di suincio sui lati destro e sinistro e il rischio è quello che non si possa girare con barelle, mobilio e quant'altro. Inoltre forse l'ascensore non garantirebbe l'accesso di una sedia a rotelle per portatori di handicap. Il quesito che le pongo è il seguente: dall'alto della sua consolidata esperienza nel settore, ritiene che alla luce delle misure e delle caratteristiche che le ho esposto possa essere posizionato un ascensore (a norma) all'interno del vano scale con salvaguardia di dette scale ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza antincendio e mezzi di soccorso nonchè ai sensi delle attuali normative atte a garntire l'accessibilità degli edifici privati ? Grazie mille per la sua attenzione e per la risposta che vorrà darmi. Un cordiale saluto.

Anonimo ha detto...

Gent.mo Ingegnere,
il quesito riguarda un palazzetto stile liberty sito in Roma di 4 piani fuori terra e 1 seminterrato (abitato), edificato agli inizi del '900. Il palazzetto ha ricevuto alla fine degli anni '80 importanti lavori di consolidamento strutturale (apposizione di travi e tiranti da un muro condominiale all'altro) a causa del crollo di un vicino e similare palazzetto. Ora, i condomini dell'ultimo piano intendono posizionare un ascensore all'interno del vano scale con conseguente e necessario taglio delle scale condominiali. Le premetto che le attuali scali misurano 110 cm. e che tra le due rampe (dotate peraltro di corrimano a sinistra) c'è uno spazio di 25/30 cm., infatti tutta l'ampiezza del vano scale (dal muro di destra a quello di sinistra) è di 255 cm. a piano terra e 247 cm. ai pianerottoli dei piani superiori. Alcuni condomini si oppongono al taglio delle scale sia per motivi di sicurezza e stabilità dell'edificio (opere di consolidamento di cui sopra) sia per la diminuita fruibilità delle scale (anche l'ascensore, per le sue ridotte dimensioni, sarebbe poco utilizzabile) con riferimento al trasporto via scale di oggetti ingombranti (mobilio o altro) e/o alla sicurezza delle persone (barelle di pronto soccorso o altro) nonché per la diminuita luce e aria che ciò determinerebbe e stanno insistendo per l'apposizione esterna di detto ascensore. In effetti i vari pianerottoli dei piani sono di dimensioni ridotte essendo a forma di triangolo con le porte (2 a piano) posizionate leggermente di sguincio sui lati destro e sinistro e il rischio è quello che non si possa girare con barelle, mobilio e quant'altro. Inoltre forse l'ascensore non garantirebbe l'accesso di una sedia a rotelle per portatori di handicap. Il quesito che le pongo è il seguente: dall'alto della sua consolidata esperienza nel settore, ritiene che alla luce delle misure e delle caratteristiche che le ho esposto possa essere posizionato un ascensore (a norma) all'interno del vano scale con salvaguardia di dette scale ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza antincendio e mezzi di soccorso nonché ai sensi delle attuali normative atte a garantire l'accessibilità degli edifici privati ? Grazie mille per la sua attenzione e per la risposta che vorrà darmi. Un cordiale saluto.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Troverà nei commenti precedenti sufficienti risposte alla Sua richiesta.
Negli spazi che Lei mi ha indicato e' sicuramente possibile installare un ascensore, tagliando le scale in modo che esse restino per un tratto ridotte a 80 cm, misura che garantisce l superamento delle classiche osservazioni (barella, trasporto funebre mobili , ecc).
Ovviamente l' ascensore non potrà visti gli spazi avere tutte le caratteristiche di accessibilità previste dal dm 236/89 sulle barriere
architettoniche

Anonimo ha detto...

E' possibile in un palazzo sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 installare un servoscale senza chiedere parere preventivo alla Soprintendenza, tra l'altro per motivi di urgenza?

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

No non è possibile purtroppo.
Comunque mi può far sapere in quale città si trova questo edificio: voglio leggere il regolamento edilizio e poi sarò più esauriente.

Anonimo ha detto...

Egr. Ing. Fornasari,
in un palazzo del '63 è stato installato un montascale da parte di un solo condomino con riduzione dello spazio scale a 90 cm.
Il montascale ha reso inutilizzabile il corrimano e alcuni condomini chiedono che ne venga messo uno sul muro opposto essendo difficoltoso e anche pericoloso salire e scendere senza appoggio, anche considerando la presenza di persone anziane (una delle quali quasi cieca). Un condomino si oppone per lo spazio esiguo. Chi ha ragione? Grazie

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Fino a quando non scende al di sotto di 80 cm misurato tra l'eventuale nuovo corrimano e il montascale, non ci possono essere lamentele.

Anonimo ha detto...

Egregio Ing.
ho letto tutti i post fin qui sperando di trovare una risposta ad un mio dubbio sul taglio delle scale. La scala interessata è del tipo rampante della lunghezza di m. 2,70 con 9 gradini mentre il castelletto dell'ascensore richiede una lunghezza di m.1,40. Il taglio e quindi la riduzione della larghezza della scala, dovrebbe interessare solo i primi 5 gradini mentre per i restanti gradini rimarebbe la larghezza originale. La mia domanda è questa: essendo una scala a soletta rampante è possibile tagliarne solo una parte o occorre tagliare tutta la rampa da pianerottolo a pianerottolo? Grazie

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo all'anonimo del 19 settembre ore 19:23.
In questo caso consiglio d far sostenere la rampa da travature lungo la stessa che possono essere vincolate al castelletto/torre del l'ascensore che va dimensionato per reggere anche questi carichi.
In questo modo ci si può limitare al taglio solo per la lunghezza desiderata. Ovviamente la verifica strutturale deve essere effettuata correttamente al fine di dimensionare le travature orizzontali e verticali necessarie.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo all'anonimo del 19 settembre ore 19:23.
In questo caso consiglio d far sostenere la rampa da travature lungo la stessa che possono essere vincolate al castelletto/torre del l'ascensore che va dimensionato per reggere anche questi carichi.
In questo modo ci si può limitare al taglio solo per la lunghezza desiderata. Ovviamente la verifica strutturale deve essere effettuata correttamente al fine di dimensionare le travature orizzontali e verticali necessarie.

Anonimo ha detto...

Gent.le Ing.
grazie per la sua celere risposta in merito al taglio della scala rampante. Nel caso specifico la rampa è lunga m.2,70 e larga m.1,10. Il taglio interesserebbe solo alcuni travetti della rampa per circa m.0,30 in larghezza e m.1,30 in lunghezza mentre gli altri travetti rimarrebbero integri. Lei consiglia di realizzare delle travature di sostegno lungo la scala vincolate alla torre dell'ascensore. Potrebbe essere così gentile da chiarirmi più in dettaglio cosa suggerisce di realizzare in base a alle misure che le ho indicato? Grazie ancora per la sua disponibilità

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

È necessario ragionare con uno schizzo...
Mi scriva sulla mia email google
Enzo.fornasari@gmail.com

Unknown ha detto...

egregio ing fornasari ho un quesito da porle. ci troviamo in una situazione nella quale per installare un ascensore siamo costretti a ridurre le scale non ha 800 mm bensì a 750 mm. Ho interpellato un ingegnere di genova, con il quale abbiamo preparato un'offerta per un analoga situazione ad Alassio e mi ha confermato che non esiste una normativa specifica sul taglio scale fino a 800 mm e che al riguardo ci sono delle sentenze di cassazione, che l'approvazione dei partecipanti deve essere di 2/3.
mi conferma quanto scritto? grazie fgf

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo a Federico Garbarino.
Come avrà potuto leggere negli svariati commenti precedenti la misura al di sotto della quale non andrei e' pari ad 80 cm. Infatti vero quanto sostiene il collega di Genova (infatti ho ripetuto anche io costantemente che trattandosi di manutenzione straordinaria non esiste alcuna norma applicabile), e' anche vero che un limite e' stato posto di fatto dalla consuetudine che sta portando alla modifica dei REC delle città. In Francia il problema e' stato risolto a livello nazionale e non è un caso che il limite e' proprio 8o cm: ottimo compromesso tra la mobilità sulle rampe e la presenza di un elevatore per il trasporto verrticale.

Anonimo ha detto...

Salve Ingegnere,
vivo in uno stabile nel quale la larghezza scala è di circa 100cm e non ci sono spazi tra le rampe (quindi largheza totale vano scala=200 cm circa).
Secondo Lei sarebbe possibile installare un ascensore con queste dimensioni del vano scala?
Grazie
Antonio

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Purtroppo non esiste nessuna soluzione per questo spazio.
Ha verificato se non esistono soluzioni all'esterno, pensando anche ai finestrini di scala?

Anonimo ha detto...

Purtroppo non c'è possibilità poichè il vano scale è interno e non ha finestrini (intorno ci sono solo muri adiacenti agli appartamenti).
Alternative all'ascensore quali potrebbero essere per far salire disabili/anziani?
Antonio

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

L'unica soluzione possibile e' installare un servono ala.lo spazio occupato consente di rimanere negli 80 cm di passaggio. Quanti piani ha l'edificio?

Anonimo ha detto...

L'edificio ha 5 piani su rialzato.
Quanto spazio rimarrebbe sulla scala con la piattaforma aperta?
Questa soluzione ho cercato di evitarla perchè è solo per invalidi, mentre l'ascensore (anche economicamente) era divisibile per tutti i condomini che erano d'accordo...peccato!
La ringrazio

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Esistono sul mercato soluzioni SLIM con larghezza minima delle scale necessaria pari a 895 mm. In questo spazio si include sia il fissaggio che la piattaforma aperta.

Unknown ha detto...

Buongiorno,
sono un architetto progettista di un ascensore da posizionare in un vano scala di un condominio costruito negli anni '20 per il quale è necessario eseguire il taglio scale da 110 cm a 90 cm. Il comune ha voluto un permesso di costruire per poter richiedere deroga all'ASL competente. La risposta ASL è stata analoga alle sue considerazioni (spetta ai comuni deliberare nei R.E.C. per le dimensioni nei casi di abbattimento barriere architettoniche). In questo momento sono in attesa di una risposta da parte del comune che non arriva. Per tanto mi sto muovendo spiegando attraverso una lettera indirizzata al Dirigente ed Assessore le motivazioni per cui è possibile autorizzare un intervento di questo tipo. Il mio dubbio riguarda le dimensioni dei pianerottoli antistanti le porte del futuro ascensore. Essi non subiranno modifiche, ma manterranno le dimensioni attuali di 110 cm. E' possibile considerare l'intervento come abbattimento barriere architettoniche in deroga per via delle dimensioni cabina, porte ascensore, sbarchi al piano inferiori a quelle richieste dalla normativa vigente?
M. Frasson

Anonimo ha detto...

Mi domandavo: tutto questo discorso potrebbe valere per un montascale per disabili? È possibile in questo caso derogare alla norma antincendio e quindi la larghezza delle scale?

Anonimo ha detto...

Buongiorno Ingegnere. Preciso che sono invalida all'80% per varie patologie tra cui una degenerativa che nel tempo potrà portarmi su sedia a rotelle. Nel mio condominio vorrebbero installare un ascensore. Io abito al piano terra (con 7-8 gradini che salgono e poi scendono per l'accesso alla mia abitazione). Le scale verrebbero tagliate ma, da una nostra verifica il taglio porterà la larghezza a circa 76 - 78 cm. La mia domanda è se posso impedire il taglio dei gradini che portano alla mia abitazione a meno di 80 cm. La ringrazio M. Glorioso

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Buongiorno signora,
La larghezza delle scale non può scendere al di sotto di 80 cm. Tale misura è ormai riconosciuta anche dai VVF e da molti comuni come misura oltre la quale non si può andare.

Anonimo ha detto...

La ringrazio molto per la cortese risposta.... mi attiverò per far riconoscere questo diritto.... Codiali saluti M. Glorioso

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
abito in un condominio dove da qualche anno è presente un servoscala che arriva al 3° piano di 4 (montato completamente a spese di un unico condomino che lo sta utilizzando).
Ad oggi la maggioranza dei condomini vorrebbe installare un ascensore. Può il proprietario del servoscala opporsi alla necessaria rimozione dello stesso?
Grazie

Anonimo ha detto...

Buongiorno, Ingegnere. Non so se la discussione è ancora aperta. Le chiedo se è possibile mantenere gli 80 cm se il regolamento del comune di Bologna ne richiede 105 cm per i palazzi come il nostro sopra i 12 metri di altezza.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Certamente. Il limite non è applicabile agli edifici preesistenti al dm 246/89 sulle orma antincendio. Infatti il Ministero degli Interni ha chiarito con più di una Nota ufficiale che la larghezza delle scale, nel caso di installazione di un ascensore, può essere ridotta sino a 80 cm, senza problema alcuno.

Anonimo ha detto...

Abito in un condominio di 5 piani vorremmo mettere un ascensore con taglio di scalini, 8 sono d'accordo e uno no a tagliare gli scalini essendo lui proprietario di due appartamenti, mio marito a la 104 essendo invalido al 100%, possiamo mettere l'ascensore. Grazie anticipato

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Da quello che mi espone non trovo impedimento alcuno alla realizzazione del nuovo ascensore, sempre che le misure delle scale dopo il taglio sia superiore a 80 cm. Per affrontare meglio la Sua problematica mi scriva pure al mio indirizzo email enzo.fornasari@gmail.com

Marco ha detto...

Buongiorno Ing. Fornasari, dovrei installare in un edificio di un centro storico un ascensore (piattaforma elevatrice) dove il vano scale è composto da un'unica rampa (larghezza 100cm) e un pianerottolo piano (larghezza 190cm) che riporta alla successiva rampa per il piano superiore. L'ascensore sarebbe da posizionare nel pianerottolo largo 190cm riducendo quindi il passaggio a circa 90cm. In questo caso non mi trovo nel problema di ridurre la larghezza delle rampe ma la larghezza del "passaggio comune". Io pensavo che comunque si trattasse di riduzione del vano scale e quindi l'intervento fosse fattibile. Il tecnico comunale sostiene che le parti comuni non devono avere larghezza inferiore a 150cm, mentre i passaggi privati non larghezze non inferiori a 120cm.
Quali leggi posso citare per ottenere un parere favorevole?
La ringrazio molto per l'attenzione.
Marco

Anonimo ha detto...

Sono una persona che quando prende l'ascensore ha sempre un po' di paura che si blocchi. A mio parere si dovrebbe progettare, ovviamente in un condominio di ampie dimensioni, un ascensore con l'aria condizionata, una poltrona, un distributore di bibite e una piccola toilette come quelle dei treni e degli aerei.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Ingegnere,
abito in un condominio con struttura in cemento armato risalente agli anni 50 di 4 piani contenente 10 appartamenti sfalsati tra di loro, nel senso che il primo è al piano terra, il secondo al 1° piano, il terzo al 1°piano e mezzo e così via. Vorremmo installare l’ascensore con il relativo taglio delle scale ed è ovvio che l’ascensore servirà 5 condomini al piano mentre altri 5 dovranno scendere una rampa di scale, ciò può essere oggetto di contestazione in seguito? Da come ho capito servirà l’accordo di almeno la metà dei condomini che eguagliano con i loro millesimi almeno il 75% della tabella? La tabella di riferimento è la A(Generali) o la B(Scale)? Inoltre nel condominio ci sono due disabili con legge 104, volendo seguire la normativa della disabilità, che pare sia però più stringente, le maggioranze cambiano? Grazie.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Buongiorno, rispondo ai suoi quesiti. Innanzitutto la tabella di riferimento è solo la tabella A (tabella generale) relativa ai millesimi di proprietà. La maggioranza è pari al 51% dei millesimi di proprietà e al 51% dei presenti in assemblea. In merito ai piani sfalsati, è proprio certo che non esiste la possibilità di sbarcare a tutti i piani magari con ascensori a più porte di cabina? Se vuole può mandare al mio indirizzo mail la pianta della scala e Le fornisco qualche indicazione in merito. Cordiali saluti.

Anonimo ha detto...

Egregio Ingegnere, la ringrazio per la sua celere risposta. Optando per un cabina a doppio accesso pare che gli 80 cm di cui disponiamo non bastino. Pare che esista un solo modello prodotto dalla Kone che, insieme a delle passerelle metalliche, può soddisfare le esigenze ma il costo aumenta considerevolmente. Un impianto che serva un solo lato costa (taglio scale, installazione, spese tecniche) 65000,00 euro , mentre con il doppio accesso(Kone) 90000,00 euro. Inoltre i condomini sono preoccupati per le eventuali azioni legali che un condomino, anche se in minoranza, possa indire. La ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio o indicazione ci possa dare.

Unknown ha detto...

Buongiorno Ing. Fornasari,
sono un Ingegnere del Comune di Caltanissetta, incaricato da un condominio di progettare l'installazione di un ascenore nel vano scala esistente. Il vano scala in questione allo stato attuale presenta dimensioni totali di m.2,75 con una larghezza di ciascun rampa di m.1,15. Si è deciso di installare un ascensore che presenta un ingombro vano esterno di 115cm.x180cm. per cui attraverso taglio locale delle rampe si avrebbe una larghezza delle stesse rampe in corrispondenza dell'ascensore pari a cm. 80. Il problema è che il Regolamento Edilizio del Comune di Caltanissetta impone una misura minima per le rampe delle scale di cm.90 e questo blocherebbe la presentazione dl progetto. Dopo aver letto i suoi articoli e documentato meglio sull'argomento, a seguito di un colloquio avuto con il Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune, quest'ultimo si è dichiarato disponibile a risolvere la questione. La soluzione proposta sarebbe quella che l'ufficio (anche con il mi supporto) predisponga una relazione in cui si faccia riferimento alla questione, alla normativa vigente, alle misure da inserire per le rampe nal caso di installazione di ascensori e sulla base di ciò venga disposta una Determina Dirigenziale che integri il vecchio Regolamento Edilizio. Le chiedo cortesemente se è possibile avere il suo supporto sulle argomentazioni da inserire in questa relazione che possano far riferimento anche alle norme vigenti per poter così correttamente integrare e modificare il Regolamento ediizio vigente nel caso di taglio scale per inserimento di ascensori in edifici preesistenti. La ringrazio anticipatamente per l'aiuto e Le lascio il mio indirizzo di posta elettronica qualora volesse anche contattarmi in privato:ing.vitalizio@gmail.com.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Buongiorno, ho già svolto prestazioni analoghe per altri Comuni Italiani (vedi OVADA (AL) per esempio) dove si è addivenuti ad una modifica del Regolamento Edilizio, per tenere conto di ulteriori considerazioni sulla larghezza delle scale. I Comuni italiani che si trovano in questa situazione sono purtroppo parecchi. Le scrivo in privato per poter procedere in tal senso.

giuseppecir ha detto...

Egregio ingegnere ,vorremmo installare un miniascensore con castello 750 x 1800 mm in un vano scala con relativo taglioscale a 800 mm.L'assemblea ha già deliberato in maniera postiva con una maggioranza che rasenta i due terzi dei millesimi di proprietà.Un condomico del primo pano impugnerà a suo dire la delibera perchè secondo lui il taglio delle scale a 800mm limiterebbe una limitazione al suo passaggio e non si tratta di un abbattimento delle barriere architettonihe in quanto il mini ascensore non permete l'ingresso di una carrozzella.Le faccio presente che nello stabile vi sono due invalidi al 100% con ridotta mobilità che sono d'accordo all'installazione.il fabbricato si trova nel comune di Roma.
Sarei grato di un suo parere in merito

Anonimo ha detto...

Buongiorno ingegnere,
abbiamo già deliberato una installazione di un ascensore a fronte di un abbattimento delle barriere architettoniche, avendo due invalidi in possesso di legge 104 abitanti al secondo piano. Un condomino da il consenso fino al piano degli invalidi minacciando causa se l'installazione dovesse estendersi anche ai piani sovrastanti. Cosa dice la legge? Grazie mille.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

La legge si occupa in generale del superamento delle barriere architettoniche in uno stabile che ne è sprovvisto. Dopo dopo quasi trenta anni anche la giurisprudenza ha avallato ampiamente questo concetto generale. Quindi il superamento delle barriere architettoniche in uno stabil e non deve risolvere esclusivamente il caso specifico di persone invalide ma quello generale delle persone ultrasessantacinquenni che abitano nello stabile e non solo quelli ma anche quelli che NON abitano nello stabile e ci vengono per far visita a qualcuno. Quindi non mi preoccuperei affatto delle minacce del Condomino...avrebbe ben poche speranze di successo davanti ad un giudice!

Gualtiero Bianchi ha detto...

Buongiorno ingegnere.
Grazie innanzitutto del molto asaustivo blog.
Da quello che ho letto, quindi, 3 condomini su 8 che si oppongono al taglio della scala condominiale al fine di installare un " ascensore-piattaforma elevatrice ", hanno poche speranze di bloccare il progetto.
Sono uno dei 3 e mi propongo di consigliare all'assemblea
l'installazione di un servoscale con piattaforma che non necessita del taglio della scala.
Perché non utilizzare quest'ultima soluzione???
Quali problemi comporterebbe?
La ringrazio per una sua eventuale risposta.
Saluti cordiali.

Anonimo ha detto...

Buongiorno ingegnere,
ho letto con molto interesse il suo thread e mi trovo nella stessa situazione di molti partecipanti.
Ma mi rimane un dubbio che le sottometto.
Prendiamo in esame la piantina proposta da lei a inizio pagina. Se leggo bene: è proposto un taglio scale a 83cm, la larghezza del vano ascensore è di 69cm.
La citata legge 13/89, cui si fa riferimento, mi pare prescriva per l'accessibilità dimensioni minime per ascesori in vecchi edifici di larghezza superiori ai 69 cm (80cm di larghezza e luce netta di 75cm).
La stessa, sempre per l'accessibilità, prescrive una larghezza delle rampe delle scale di almeno 90cm.
Sembrerebbe, ed è questo il mio dubbio, che la piantina posta da lei ad esempio sia in contraddizione con i disposti della stessa citata legge.
La ringrazio anticipatamente, certo che mi chiarirà il dubbio.
Roberto

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondi all'ultimo anonimo. la legge 13/89 come pure il suo decreto di attuazione dm 236/89, fanno riferimento esclusivamente ad edifici di nuova costruzione o vero edifici di vecchia costruzione ma interessati ad una ristrutturazione e non ad una manutenzione straordinaria come è classificata la installazione di un nuovo ascensore in un edificio preesistente. Ragion per cui le misure previste dal dm 236/89 per edifici preesistenti NON sono obbligatorie. Ovviamente se lo spazio esistente nella cassa scale dovesse consentirlo è ovvio che andrebbero ovviamente rispettate perché rappresenterebbero il superamento ottimale delle barriere architettoniche. Quindi in riferimento alla piantina di un ascensore da me realizzato e tuttora autorizzato e funzionante, nulla osta in quanto trattasi di un ascensore installato in un edifico preesistente non soggetto a ristrutturazione. Purtroppo questo è un errore nel quale cadono ancora molti Uffici Tecnici Comunali italiani, con i quali sono giocoforza costretto spesso a chiarire la cosa.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Rispondo al signor Gualtiero Bianchi. Credo di essere stato abbastanza chiaro del perché installare un ascensore in uno stabile che ne è sprovvisto: La presenza di un ascensore è un fatto sociale e sanitario. Il voler rinunciare ad esso è contro lo spirito della legge 13/89 che ripeto interessa tutta la popolazione e non solo i disabili. Senza contare che vi è una grossissima differenza funzionale tra un servoscala ed un ascensore ,soprattutto per quanto concerne la velocità di salita, circa 1/10 di quella di un ascensore. Per cui caro signor Gualtiero ed altri che la pensano come Lei, se non vi sono altri motivi che non conosco, proprio non capisco la sua domanda. Perché rinunciare ad un ascensore, quando comunque vi è l'obbligo di installare un sistema di sollevamento? Senza contare che la presenza di un ascensore aumenta il valore immobiliare delle singole proprietà.
Suggerisco alle persone che sono d'accordo per la installazione e hanno la maggioranza in assemblea, di procedere comunque ad utilizzare lo spazio comune per tutta l'altezza dello stabile, escludendo dalla spesa le persone che non intendono partecipare e inserendo dei meccanismi (chiavi elettroniche) per consentire l'utilizzo solo a coloro che hanno sostenuto la spesa.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Ingegner Fornasari, vorrei sottoporLe un quesito per quanto riguarda l'installazione di un ascensore con taglio delle scale (le misure non le cito tanto non si riesce a capire quali siano quelle minime) in un edificio preesistente che risale a metà del diciannovesimo secolo. Partendo dal presupposto che nessuno dei condomini sarebbe contrario a questa innovazione, qualora fossero rispettate le normative e la stabilità dell'edificio, chiedo:
I pro lift debbono presentare nella prima assemblea condominiale un esaustivo progetto (comprensivo di indagini strutturali tenendo conto inoltre che la nostra città è stata inserita in zona da rischio sismico) ai no lift? In tal modo questi ultimi avrebbero la possibilità di incaricare un tecnico qualificato per fare le proprie controdeduzioni in una assemblea successiva, prima delle votazioni.
E' possibile che il progetto possa prevedere l'arrivo fino al quarto piano (penultimo) escludendo due condomini dell'ultimo, uno dei quali era favorevole all'installazione e l'altro propenso a parteciparvi successivamente. Apparentemente la motivazione è l'eccessivo costo!?!?! E' evidente che a queste condizioni i due condomini sarebbero esclusi dalla fruizione immediata o successiva.
C'è una sentenza del TAR lazio (11423/2016) che dice che un ascensore che non ferma a tutti i piani
non rispetta il criterio di accessibilità.
In attesa di una Sua gentile e gradita risposta, la ringrazio anticipatamente.
Fradefe

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Buongiorno signor "fradefe",
La delibera assembleare in ordine alla installazione dell'ascensore all'interno della cassa scale ("manutenzione straordinaria), deve determinare l’oggetto del contratto di appalto da stipulare con l’impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell’opera ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Ragione per cui NON è necessario un progetto preliminare nè tanto meno la nomina di un tecnico qualificato da parte di chicchessia. La proposta ovviamente dovrà dire che prima di tutto verranno predisposti gli opportuni permessi Comunali(SCIA) e della Regione di Competenza (per l'autorizzazione sismica). La sentenza del Tar 11423/2016 rispecchia effettivamente la "logica" dell'accessibilità del tutto condivisibile. Occorre tener conto ovviamente che essedno una innovazione onerosa, non tutti partecipano alla spesa. Purtroppo se ad esempio nessuno dell'ultimo piano intendesse partecipare alla spesa, risulta necessario prevedere la fermata anche all'ultimo piano. Ciò non significa che poi ci sia l'abilitazione ad utilizzarla, non avendo partecipato alla spesa. In sintesi le porte di piano vanno tutte installate, rilasciando poi delle chiavi di abilitazione solo ai condomini che hanno sostenuto la spesa. In futuro il codice civile obbliga ad autorizzare abilitazioni successive a coloro che intendono pagare la propria quota di competenza.

Anonimo ha detto...

Grazie della risposta rapida ed esaustiva!!!
Un'ultima domanda: con l'uscita sulla gazzetta ufficiale del Glossario dell'edilizia libera saranno ugualmente obbligatori i permessi comunali (Scia)e della regione di competenza (Lazio)?
Di nuovo, i più sentiti ringraziamenti.
Fradefe

Unknown ha detto...

buongiorno, ing Fornasari, mi complimento per il suo blog, molto utile. voerrei chiedere un'informazione. Vivo in un condominio di 4 piani e gl'inquilini del 4 piano installeranno un piattaforma elevatrice che aperta, in funzione lascerà uno spazio di 10 cm sulle scale. Vista la lentezza dell'impianto e l'ingombro avevo proposto un servoscala con poltroncina molto meno ingombrante. se dovesse succedere un incendio o un'altra calamità che preveda un'evacuazione rapida non risulta pericoloso l'ingombro sulle scale della piattaforma in funzione?

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