martedì 1 maggio 2012

Regolamenti Edilizi Comunali e taglio delle scale


Ritorno sull'argomento del taglio delle scale per installare l'ascensore.

Una delle difficoltà che incontrano i cittadini ed i tecnici nella predisposizione della documentazione inviata all'amministrazione pubblica è la presenza nei REC (Regolamento Edilizi Comunali) di misure e vincoli in contrasto con le leggi nazionali.

Questa interpretazione è suffragata da numerosi pareri favorevoli dei VVF (anche con riduzione delle scale sino a 77 cm) ad installazione di ascensori in vano scala con taglio delle rampe.

È doveroso però evidenziare che ultimamente i Comuni ed i VVF si sono orientati a livello nazionale a considerare una larghezza minima di 80 cm. 

In merito ai regolamenti edilizi comunali (REC) occorre osservare che molti di essi, per quanto attiene la larghezza delle scale, impongono le misure presenti  nel dm 236/89: dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).

Ciò NON è corretto perché come detto queste misure sono imposte SOLO per nuove edificazioni e per ristrutturazioni e NON per manutenzioni straordinarie.


In base a ciò i Comuni italiani, specialmente quelli di grosse città, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando SCIA/DIA riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare gradualmente i Regolamenti edilizi al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche. (vedasi mio articolo allegato apparso sul Sole 24 ore del 1 agosto 2011). Altri, nelle more degli adeguamenti, preferiscono utilizzare gli articoli di Deroga previsti in genere in tutti i REC. 


Si riportano alcuni esempi.

Regolamento Edilizio Comunale - Ancona

TITOLO XVI

Requisiti specifici degli impianti     

Art. 98bis - Opere di abbattimento di barriere architettoniche e di collegamento verticale in edifici esistenti

1. Installazione di ascensori o piattaforme elevatrici

In caso di opere finalizzate al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente ai collegamenti verticali in edifici esistenti, consistenti nell'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice ,è ammissibile la deroga all'art. 94 del R.E.C. qualora si presentino le seguenti condizioni concomitanti:

a. che non si prevedano opere di ristrutturazione ;

b. che gli edifici, oggetto di tale intervento, non rientrino nel campo di applicazione delle norme di sicurezza antincendio D.M.16.05.1987 n.246 e siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore di tale decreto, ( farà fede la comunicazione di fine lavori o in mancanza la data di rilascio dell'abitabilità)

c. non sia possibile altra soluzione tecnica dimostrata dal progettista se non quella di procedere alla riduzione della larghezza utile delle scale.

La deroga è ammessa con i seguenti limiti:

4. la larghezza minima delle scale potrà essere di 80 cm al netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del D.M 16.05.1987.n.246 (ACCESSIBILTA' DELLA BARELLA- " La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con un'inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale").

5. la cabina dovrà avere almeno una dimensione interna netta di 60x80 e una porta con una larghezza minima di cm 60.


       


Il Comune di Genova 

1 In merito ad un chiarimento richiesto sulle barriere architettoniche dalla Consulta, gli assessorati alle politiche della casa e all’accessibilità della città hanno risposto     con un importante parere.

2. La richiesta di chiarimento era relativa al superamento delle barriere architettoniche all’interno di edifici privati, nello specifico in relazione al taglio/larghezza minima delle scale-pianerottoli interni.

3. La Consulta Istruttoria convocata per rispondere al quesito ha risposto come segue:

4. "...è stato esaminato l’argomento relativo alla deroga delle prescrizioni contenute nell’art.39,c.1, del Regolamento Edilizio Comunale relativamente al limite della larghezza delle rampe di scale, fissata in cm 120, nel caso in cui il restringimento delle scale sia dovuto al reperimento di spazi per l’installazione di ascensori in edifici esistenti.

5. In merito la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in applicazione dell’art.25, c. 6, del R.E.C., l’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, costituisca una evidente miglioria dell’edificio esistente e che, pertanto, laddove le caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici non consentano il rispetto di tale limite minimo, siano derogabili le prescrizioni sui limiti di larghezza delle rampe delle scale, a condizione che l’intervento non si configuri quale ristrutturazione edilizia di interi corpi di scale e che sia acquisito il parere favorevole della competente AUSL sotto il profilo igienico-sanitario.

6. Quanto alla misura minima di larghezza delle rampe di scale da conservare a seguito dell’installazione dell’ascensore la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, sia alla luce dei numerosi specifici precedenti riferiti a deroghe assentite dalla AUSL riguardo al previgente Regolamento Edilizio Comunale, sia in considerazione dei limiti di larghezza previsti dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sia tenuto conto delle norme adottate in merito da altri Comuni, il limite minimo di riferimento non possa essere inferiore ad 80cm. Resta comunque fermo l’obbligo di osservare la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio qualora gli edifici oggetto di intervento rientrino in campo di applicazione di tale normativa.

7. Sempre in merito all’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, preso atto della nota del 30.1.2008 pervenuta dalla Consulta Regionale (...), la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in base a quanto previsto dagli artt.1120 e 1136 del codice civile e all’art.78 del DPR 380/2001, non sia necessaria l’unanimitàdell’assemblea condominiale per l’installazione degli ascensori, essendo sufficienti le maggioranze qualificate ivi previste.

8. La Consulta ha stabilito inoltre che, sempre nel caso di installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, sia derogabile ai sensi dell’art.25, comma 6 del R.E.C. anche il limite di larghezza, pari a 150cm, di atri, corridoi e passaggi di uso comune, alle condizioni indicate per la deroga per la larghezza minima delle scale, ritenendo di assumere quale limite minimo di riferimento una misura non inferiore a 100cm.

9. Quanto infine alla necessità che gli interventi edilizi di superamento delle barriere architettoniche all’interno delle zone condominiali debbano essere totali, tali cioè da rimuovere adeguatamente ogni barriera esistente in relazione alle necessità dei cittadini invalidi,questo Comune condivide tale indirizzo, costituente criterio per le verifiche di nostra competenza sui progetti presentati in materia, fatta eccezione per particolari casi di impossibilità oggettiva (adeguatamente motivata e dimostrata dal progettista), di provvedere alla totale eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.(...)"

10. Assessore Politiche della Casa, Bruno Pastorino

11. Assessore Accessibilità della Città, Roberta Morgano


REC GENOVA

Articolo 3

Deroghe

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può rilasciare concessioni o autorizzazioni

in deroga alle norme del presente Regolamento Edilizio e dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi limitatamente ai casi:

-di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico;

-di opere di eliminazione delle barriere architettoniche;

-di modifiche di destinazione d’uso in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Infatti occorre osservare che molti di essi, per quanto attiene la larghezza delle scale, impongono le misure presenti  nel dm 236/89: dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).

Ciò NON è corretto perché queste misure sono imposte SOLO per nuove edificazioni e per ristrutturazioni e NON per manutenzioni straordinarie.

In base a ciò i Comuni italiani, specialmente quelli di grosse città, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando SCIA/DIA riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare gradualmente i Regolamenti edilizi al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche. (vedasi mio articolo allegato apparso sul Sole 24 ore del 1 agosto 2011). Altri, nelle more degli adeguamenti, preferiscono utilizzare gli articoli di Deroga previsti in genere in tutti i REC.

Si riportano alcuni esempi.
Regolamento Edilizio Comunale - Ancona
TITOLO XVI
Requisiti specifici degli impianti
  
Art. 98bis - Opere di abbattimento di barriere architettoniche e di collegamento verticale in edifici esistenti
1.      Installazione di ascensori o piattaforme elevatrici
In caso di opere finalizzate al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente ai collegamenti verticali in edifici esistenti, consistenti nell'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice ,è ammissibile la deroga all'art. 94 del R.E.C. qualora si presentino le seguenti condizioni concomitanti:
a.      che non si prevedano opere di ristrutturazione ;
b.      che gli edifici, oggetto di tale intervento, non rientrino nel campo di applicazione delle norme di sicurezza antincendio D.M.16.05.1987 n.246 e siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore di tale decreto, ( farà fede la comunicazione di fine lavori o in mancanza la data di rilascio dell'abitabilità)
c.      non sia possibile altra soluzione tecnica dimostrata dal progettista se non quella di procedere alla riduzione della larghezza utile delle scale.
La deroga è ammessa con i seguenti limiti:
4.      la larghezza minima delle scale potrà essere di 80 cm al netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del D.M 16.05.1987.n.246 (ACCESSIBILTA' DELLA BARELLA- " La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con un'inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale").
5.      la cabina dovrà avere almeno una dimensione interna netta di 60x80 e una porta con una larghezza minima di cm 60.
   
COMUNE DI GENOVA
1 In merito ad un chiarimento richiesto sulle barriere architettoniche dalla Consulta, gli assessorati alle politiche della casa e all’accessibilità della città hanno risposto     con un importante parere.
2.      La richiesta di chiarimento era relativa al superamento delle barriere architettoniche all’interno di edifici privati, nello specifico in relazione al taglio/larghezza minima delle scale-pianerottoli interni.
3.      La Consulta Istruttoria convocata per rispondere al quesito ha risposto come segue:
4.      "...è stato esaminato l’argomento relativo alla deroga delle prescrizioni contenute nell’art.39,c.1, del Regolamento Edilizio Comunale relativamente al limite della larghezza delle rampe di scale, fissata in cm 120, nel caso in cui il restringimento delle scale sia dovuto al reperimento di spazi per l’installazione di ascensori in edifici esistenti.
5.      In merito la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in applicazione dell’art.25, c. 6, del R.E.C., l’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, costituisca una evidente miglioria dell’edificio esistente e che, pertanto, laddove le caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici non consentano il rispetto di tale limite minimo, siano derogabili le prescrizioni sui limiti di larghezza delle rampe delle scale, a condizione che l’intervento non si configuri quale ristrutturazione edilizia di interi corpi di scale e che sia acquisito il parere favorevole della competente AUSL sotto il profilo igienico-sanitario.
6.      Quanto alla misura minima di larghezza delle rampe di scale da conservare a seguito dell’installazione dell’ascensore la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, sia alla luce dei numerosi specifici precedenti riferiti a deroghe assentite dalla AUSL riguardo al previgente Regolamento Edilizio Comunale, sia in considerazione dei limiti di larghezza previsti dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sia tenuto conto delle norme adottate in merito da altri Comuni, il limite minimo di riferimento non possa essere inferiore ad 80cm. Resta comunque fermo l’obbligo di osservare la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio qualora gli edifici oggetto di intervento rientrino in campo di applicazione di tale normativa.
7.      Sempre in merito all’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, preso atto della nota del 30.1.2008 pervenuta dalla Consulta Regionale (...), la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in base a quanto previsto dagli artt.1120 e 1136 del codice civile e all’art.78 del DPR 380/2001, non sia necessaria l’unanimitàdell’assemblea condominiale per l’installazione degli ascensori, essendo sufficienti le maggioranze qualificate ivi previste.
8.      La Consulta ha stabilito inoltre che, sempre nel caso di installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, sia derogabile ai sensi dell’art.25, comma 6 del R.E.C. anche il limite di larghezza, pari a 150cm, di atri, corridoi e passaggi di uso comune, alle condizioni indicate per la deroga per la larghezza minima delle scale, ritenendo di assumere quale limite minimo di riferimento una misura non inferiore a 100cm.
9.      Quanto infine alla necessità che gli interventi edilizi di superamento delle barriere architettoniche all’interno delle zone condominiali debbano essere totali, tali cioè da rimuovere adeguatamente ogni barriera esistente in relazione alle necessità dei cittadini invalidi,questo Comune condivide tale indirizzo, costituente criterio per le verifiche di nostra competenza sui progetti presentati in materia, fatta eccezione per particolari casi di impossibilità oggettiva (adeguatamente motivata e dimostrata dal progettista), di provvedere alla totale eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.(...)"
10.     Assessore Politiche della Casa, Bruno Pastorino
11.     Assessore Accessibilità della Città, Roberta Morgano

REC GENOVA
Articolo 3
Deroghe
Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può rilasciare concessioni o autorizzazioni
in deroga alle norme del presente Regolamento Edilizio e dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi limitatamente ai casi:
-di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico;
-di opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
-di modifiche di destinazione d’uso in contrasto con gli strumenti urbanistici.

16 commenti:

Qlxchange ha detto...

Vedo che el cose stanno andando da male in peggio

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Scusi anonimo, mi sembra proprio il contrario:
finalmente i regolamenti edilizi stanno recependo le istanze di cui si parla da tempo!

Teresa ha detto...

Salve, la seguo da tanto e la stimo moltissimo, per questo vorrei porle un quesito: Mio figlio 4 anni fa ha avuto un incidente rimanendo invalido, abitando in un palazzo al terzo piano senza ascensore, d'accordo gli 8 condomini ad unanimità abbiamo deciso di installare un ascensore-piattaforma all'interno delle scale, e quindi di tagliare fino a 80cm (lunghi 120cm)5 degli 11 gradini per ogni rampa. Il palazzo ha più di trent'anni e presumo rientri nella legge 13 del 9 gennaio 1989 dove si possono tagliare le scale. I condomini in precedenza tutti d'accordo con delibera firmata, almeno 3 di loro non vogliono più che venga presentato il progetto al comune dicendo: Se le scale non sono almeno 90cm loro ci bloccano i lavori, nonostante abbiano firmato per il taglio a 80cm e che la spesa sia totalmente a carico nostro e di un'altro condomino che ne usufruirà a differenza di chi non partecipa alle spese. La ringrazio in anticipo, attendendo la sua risposta.

Anonimo ha detto...

Salve mi chiamo Terry, la seguo da tanto e la stimo moltissimo, per questo vorrei porle un quesito: Mio figlio 4 anni fa ha avuto un incidente rimanendo invalido, abitando in un palazzo al terzo piano senza ascensore, d'accordo gli 8 condomini ad unanimità abbiamo deciso di installare un ascensore-piattaforma all'interno delle scale, e quindi di tagliare fino a 80cm (lunghi 120cm)5 degli 11 gradini per ogni rampa. Il palazzo ha più di trent'anni e presumo rientri nella legge 13 del 9 gennaio 1989 dove si possono tagliare le scale. I condomini in precedenza tutti d'accordo con delibera firmata, almeno 3 di loro non vogliono più che venga presentato il progetto al comune dicendo: Se le scale non sono almeno 90cm loro ci bloccano i lavori, nonostante abbiano firmato per il taglio a 80cm e che la spesa sia totalmente a carico nostro e di un'altro condomino che ne usufruirà a differenza di chi non partecipa alle spese. La ringrazio in anticipo, attendendo la sua risposta.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Salv terry per poterti rspndere ho bisogno di qualche altra infformazione:
In quale città ti trovi?
Quanto misura la distanza al centro della rampa scale?

Anonimo ha detto...

Firenze chiede per scritto nei pareri della c.e. 90cm anche nei palazzi senza particolari vincoli...

Anonimo ha detto...

Buongiorno, volevo sapere il comune di Alessandria se accetta gli 80 cm per il taglio scale non in tutta la lunghezza della rampa.
Grazie

Carlo ha detto...

Salve ing. Fornasari, le sottopongo il mio caso: devo ristrutturare una casa su due piani, collegati da una scala in comune sul retro(sono due unità catastali separate, e la scala è in comune come la cantina).
Al primo piano si accede anche dalla scala anteriore, ad uso esclusivo.
Le scale ad oggi non rispettano le dimensioni minime, e vorremmo riprogettarle per poter inserire l'ascensore. In questo caso ho bisogno di allungare il vano scala, ma non ho comunque spazio in larghezza per rispettare il minimo di 120 cm della rampa (ho circa 235 cm).
E' possibile anche in questo caso rientrare nella manutenzione straordinaria per non essere soggetto al vincolo dei 120 cm?

Una possibile alternativa sarebbe di dare uso esclusivo della scala posteriore all'appartamento al secondo piano. In questa ipotesi la larghezza minima sarebbe 80. Il punto è che essendo ad oggi il vano scale è accatastato come parte comune non fa cubatura. Può la scala essere ad uso esclusivo pur essendo in comune o devo fare variazione catastale e pagare eventuali oneri per aumento cubatura?
Inutile dire che ho provato a parlarne sia col mio tecnico che col comune, ma nessuno sembra avere le idee molto chiare...
Spero di essermi spiegato, grazie mille per la gentile risposta!

Anonimo ha detto...

Buonasera, scopro per caso questo blog in cerca di una soluzione al mio problema. Abito al V piano attico di un palazzo degli anni 70, ahimè senza ascensore, sito in Vieste (FG). Non avendo altre soluzioni per poter installare un ascensore ( esternamente non c'è modo ) vorrei provare questa del taglio scale. Lo spazio totale disponibile tra le rampe è di 232 cm. Crede che si possa intervenire con queste misure ?Può indicarmi degli installatori in zona? La ringrazio molto. Gianmichele

Anonimo ha detto...

buon giorno ingegnere. mia madre vive a Foggia in uno stabile di 5 piani privo di ascensore. la stessa è portatrice di handicap grave e fruitrice della legge 104/92. non esiste spazio per l'istallazione dell'ascensore e avevamo pensato di tagliare le scale e per lasciare la scala delle dimensioni minime di 80 cm. di creare una nicchia lungo il perimetro delle scale. purtroppo la prima rampa di scale fa da sottotetto all'accesso di due cantine private ubicate nel retro dell'edificio e uno dei proprietari è contrario a consentirci l'accesso per i lavori necessari e alla riduzione di ben 10 cm delle scale di loro proprietà. so che esiste una sentenza della corte costituzionale che obbliga la servitù coattiva per l'abbattimento delle barriere architettoniche ma quando si parla di legge e tribunali i condomini si scoraggiano perchè non ne hanno nessuna fiducia. questa è la situazione. un consiglio?

Anonimo ha detto...

....in riferimento al post del 17/06/2012, confermo che Firenze chiede cm.90 (VV.FF.) ed è stata annullata pure la percentuale di tolleranza che prima portava la misura minima a 87,5.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

La posizione del comune di Firenze e' errata. Proprio il Ministero degli interni (VVF) con nota P1424/4122 sott. 66 del 2002 ha precisato che la misura minima delle scale può essere 8o cm. Se poi i Comandi dei VVF di Firenze ignorano le precisazioni del proprio Ministero...non saprei proprio cosa dire! Sono disponibile ad un chiarimento con il Comune, così come ho fatto a Milano ed in altri comuni italiani.

Anonimo ha detto...

quale e' la posizione del comune di portici?

Anonimo ha detto...

Buongiorno Ingegnere, le scrivo da Roma, dove si vuol costruire un ascensore,in uno stabile di 60 anni, tagliando le scale e il ballatoio di 40 cm, le scale misurano 1,05cm, quindi verranno ridotte a 65cm, la luce tra il ballatoio e la fine delle scale e di 1,32cm,considerando un passamano di 15cm.Vorrei un suo parere sulla realizzazione di quest'opera,non nascondo i miei timori circa la buona riuscita di tali lavori.

Anonimo ha detto...

le misure date sono esatte, soltanto quelle della luce è errata, infatti non è 1,32 ma 2,32, scusate l'errore.

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Ridurre le scale a 65 cm non è possibile. Anfare al di sotto degli 80 cm non è poddibile. Lo ho gia spiegato piu volte in questo blog. Piuttosto va considerata l ipotesi invece percorribilissim fi installate l ascensore di larghezza 72 cm, tagliando le scale sino a 80 cm. Mi scriva in privato enzo.fornasari@gmail.com.

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