lunedì 16 marzo 2015

RIDEFINITO IL RUOLO DELL' USTIF NEGLI ASCENSORI PUBBLICI

Il d.P.R. del 30 aprile 1999 attualmente è il decreto portante del recepimento italiano della Direttiva Ascensori 95/16/CE. Esso ha subito negli anni modifiche ed aggiornamenti principalmente per due motivi:
- attraverso il d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214 di recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE , che ha classificato come ascensore solo quelli che hanno una velocità superiore a 0,15 m/sec e classificando come “macchina” quelli che hanno una velocità inferiore (piattaforma elevatrici e miniascensori)
- attraverso il recentissimo d.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 per chiudere l’infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE. Ma non solo, il nuovo decreto ha inteso riorganizzare l’iter burocratico relativo agli ascensori e montacarichi, con spazi ridotti in fossa e/o  in testata.
Analizziamo da vicino tale ultima modifica.
a)       Risposta alla infrazione 2011/4064
A parere della UE , la versione originale del d.P.R.  162/99 sottoponeva la installazione e la messa in servizio degli ascensori pubblici, alla previa valutazione tecnica  di un’Apposita Autorità interna, l’USTIF (Ufficio Speciale Trasporto Impianti a Fune): tale prescrizione avrebbe duplicato illegittimamente la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva Ascensori al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana contenuta nel d.P.R. rispetto alla Dir. 96/16/Ce  concerneva la circostanza per cui, ai fini della “conformità” dell’ascensore, il decreto impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81 1 e 2, laddove ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa, potrebbe essere  anche provata con mezzi alternativi equivalenti, mediante opportuna valutazione dei rischi. Pertanto, il legislatore comunitario escludeva che la normativa nazionale, potesse subordinare l’autorizzazione all’impianto ed alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione di ulteriori organi come l’USTIF.
In base a tale procedura di infrazione il Governo ha proceduto  pertanto ad una modifica del regolamento dpr 162 del 1999, al fine di includere tutte le tipologie di ascensori, sia pubblici che privati, abbandonando il D.M. 11.01.2010  (che regolamentava i ruolo dell’USTIF)  e con esso le prerogative, tutte italiane, dell’USTIF.
Il d.P.R. 8/2015 infatti  prevede la modifica di alcuni articoli del d.P.R. 162/99 “estendendone” la sua validità anche agli impianti ascensori e montacarichi in servizio pubblico (modifica art. 11 e art. 12), lasciando la sola verifica periodica alle strutture oggi afferenti all’USTIF (modifica art. 13).   
b)       ascensori e montacarichi con spazi ridotti in fossa e/o in testata
Occorre innanzitutto precisare che in molti casi, in particolare, in edifici preesistenti, non esiste la possibilità di installare nuovi ascensori a causa dell’assenza di spazi per realizzare la fossa dell’ascensore (di norma profonda oltre un metro) e per ottenere spazi in testata all’ultima fermata (di norma  oltre un  metro dall’altezza della cabina). Tali spazi sono di sicurezza per gli operatori addetti alla manutenzione, per evitare rischi di schiacciamento.
Tali difficoltà negli anni passati ha costretto molti proprietari/condomini ha rinunciare alla installazione degli ascensori anche in gravi situazioni di superamento delle barriere architettoniche.  Da qualche anno la tecnologia ascensoristica, però,  sta consentendo, mediante suppletivi controlli sulla sicurezza degli operatori,  di realizzare ascensori con “fossa e/o testata” ridotta (anche sino a 20-30 cm).  La Direttiva Ascensori aveva già tenuto conto di ciò (punto 2.2 dell’Allegato I)  affermando, che qualora fosse stato necessario ricorrere a tali innovazioni, si sarebbe potuto “derogare” alle fosse e testate normali, mediante una procedura autorizzativa (Deroga)  rilasciata,in Italia,  da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.   
Prima dell’entrata in vigore del recente d.P.R. 8/2015, non poche sono state le difficoltà attuative della possibilità offerta dalla  Direttiva: ambito di applicazione (edifici preesistenti o anche quelli nuovi);  abusi da parte di alcune imprese ascensoritiche multinazionali; procedura non chiara con varie circolari di delucidazione; grossi ritardi (anche più di 6 mesi!) nel rilascio delle “deroghe” da parte del Ministero; tant’è che oggi, nonostante ci siano in Italia moltissimi casi di questo tipo, le “deroghe” concesse si riducono a poche centinaia all’anno.
La seconda parte del Il d.P.R.  8/2015, intende mettere fine a questa situazione attraverso l’introduzione nel d.P.R. 162/99 dell’art. 17 bis (“Accordo preventivo per la installazione di impianti ascensori in deroga”).
Per chiarezza espositiva riportiamo il testo dell’art. 17 bis: -
1. Relativamente agli altri mezzi alternativi  appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli  operatorie manutentori nei  casi  eccezionali  in  cui  nell'installazione  di ascensori non e' possibile realizzare i  prescritti  spazi  liberi  o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina,  l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al  presente  decreto, e' realizzato:
a) in edifici e
sistenti, mediante  comunicazione  al  Ministero dello  sviluppo  economico  corredata  da  specifica  certificazione, rilasciata  da  un  organismo  accreditato  e  notificato  ai   sensi dell'articolo  9,  in  merito  all'esistenza  delle  circostanze  che rendono indispensabile il ricorso  alla  deroga,  nonché  in  merito all'idoneità' delle soluzioni alternative utilizzate per  evitare  il rischio di schiacciamento;
b)  quando  lo  stesso  e'  necessario  per  edifici  di  nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di  impossibilità per  motivi  di  carattere  geologico,  mediante  preventivo  accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico  entro  il  termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate  ai sensi del comma 1, lettera a), corredato  di  sintetici  elementi  di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle  motivazioni  della  deroga  e  sulle   soluzioni   alternative adottate.».
2bis. La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,  n.  162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da  adottarsi  entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente regolamento.
In conclusione oggi il nuovo d.P.R. 8/2015 prevede da subito la modifica al d.P.R. 162/99 per quanto concerne  l’estensione di validità anche agli ascensori in servizio pubblico, mentre occorre attendere il decreto attuativo da  parte del Ministero dello Sviluppo Economico per la documentazione da presentare all’Organismo Notificato, per gli impianti in edifici preesistenti con ridotti spazi in fossa e testata.
Per approfondimenti:
- d.P.R.  19 gennaio 2015, n. 8
- d.P.R.  30 aprile 1999, n. 162
- d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214
- Direttiva Ascensori 95/16/Ce
- Direttiva Macchine 2006/42/CE

Consultare anche il mio ultimo testo:
FORNASARI E., Ascensori e impianti di sollevamento-tecnologia, legislazione e norme tecniche del trasporto verticale, MAGGIOLI, 2014


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